La Legge europea 2018 modifica i termini di pagamento
Dal 26 maggio in vigore le nuove regole
La “Legge Europea 2018” ha completamente riformulato l’art. 113-bis del Codice dei Contratti Pubblici che disciplina i termini di pagamento e le clausole penali individuando tempi più stretti per i pagamenti alle imprese negli appalti pubblici da parte della P.A..
La modifica dell’articolo risponde alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia (nr. 2017/2090) con lo scopo di rendere più celeri le tempistiche relative ai pagamenti evitando inutili lungaggini.
La direttiva 2011/7/UE prescrive, infatti, che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono. Contrariamente a quanto previsto nella Direttiva l’originaria formulazione dell’art. 113-bis (introdotto dal Decreto Correttivo, D.Lgs. 56/2017) consentiva – nel rispetto della norma – alle stazioni appaltanti di raddoppiare i termini di pagamento.
La stessa Commissione nel parere motivato relativo alla procedura di infrazione ha sostenuto: “l’articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016 permette la prassi per cui il pagamento possa intervenire entro 30 giorni dal certificato di pagamento, a sua volta intervenuto entro 30 giorni dal collaudo”.
Il nuovo articolo 113-bis mira dunque a garantire l’effettuazione dei pagamenti entro 30 giorni dal certificato di pagamento.
Le tempistiche previste per i pagamenti sono disciplinate nei primi due commi della norma che si occupano relativamente di “acconti” e “pagamento del saldo”.
Con riferimento al pagamento degli acconti, il primo comma dell’art. 113-bis, prevede che gli stessi debbano essere effettuati nel termine di 30 giorni decorrente dall’adozione del SAL. È prevista la possibilità di concordare un termine più lungo (comunque non superiore a 60 giorni) solo nel caso in cui tale esigenza sia giustificata dalla natura particolare del contratto. Sempre al fine di rendere certi i tempi dei pagamenti è previsto che i certificati di pagamento debbano essere emessi contestualmente all’adozione del SAL (o, nel massimo, entro i successivi 7 giorni).
Con riguardo al pagamento del saldo, il secondo comma dell’art. 113-bis, stabilisce che il RUP è tenuto a rilasciare il certificato di pagamento all’esito del collaudo (o della verifica di conformità), anche in questo caso è prevista la possibile dilazione di 7 giorni.
Il relativo pagamento dovrà avvenire nei successivi 30 giorni.
In chiusura il secondo comma chiarisce che l’emissione del certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera.
Il nuovo art. 113-bis, come modificato dalla Legge Europea 2018, recita:
“1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.