Pubblicata la Direttiva Efficienza energetica (2012/27/UE)
Gli Stati membri chiamati al recepimento nella legislazione nazionale entro il 5 giugno 2014
14 novembre 2012 – Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (L 315 del 14/11/2012) è stato pubblicato il testo definitivo della Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza energetica.
La Direttiva entrerà in vigore il 4 dicembre 2012, mentre il recepimento delle relative disposizioni da parte degli Stati membri nel diritto nazionale è fissato entro il 5 giugno 2014.
Tra i contenuti della Direttiva ricordiamo:
Rinnovamento degli edifici pubblici
La direttiva sull'efficienza energetica impone agli Stati membri di rinnovare annualmente il 3% degli edifici occupati o di proprietà di enti statali basandosi, quantomeno, sugli standard minimi esistenti. Questa norma si applica agli edifici con una superficie calpestabile di più di 500 m2 e, da luglio 2015, per quelli con più di 250 m2. Gli Stati membri potranno impiegare misure alternative per garantire risparmi equivalenti.
Piani di risparmio per le imprese di pubblica utilità
Le imprese energetiche di pubblica utilità, coperte dalla nuova legislazione, saranno tenute a rispettare, nel periodo 2014-2020, un obiettivo annuale di risparmio energetico equivalente almeno all'1,5% del totale dell'energia venduta ai consumatori finali, sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti all'entrata in vigore della direttiva. La vendita di energia per i trasporti può essere esclusa dal calcolo, cosi com'è possibile l'impiego di misure di risparmio alternative, a parità di risultati.
Audit energetici
Tutte le grandi imprese saranno obbligate a sottoporsi, ogni 4 anni, ad audit energetici svolti in maniera indipendente da esperti accreditati. Gli audit dovranno cominciare al massimo 3 anni dopo l'entrata in vigore della normativa. Le piccole e medie imprese saranno comunque esentate da tale obbligo.
Finanziamento degli impianti
La direttiva introduce anche disposizioni speciali per la creazione di strumenti di finanziamento per le misure di efficienza energetica. Gli Stati membri dovranno facilitare la creazione di queste strutture o l'utilizzo di quelle esistenti.
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