Pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)
Nella G.U. del 19 aprile scorso è stato pubblicato il decreto legislativo 50/2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.
È stato pubblicato lo scorso 19 aprile il nuovo Codice degli Appalti.
Nella gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 91) del 19 aprile 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Le nuove norme entrano in vigore il 19 aprile 2016.
Il nuovo Codice contiene criteri di semplificazione e snellimento delle procedure nel rispetto del divieto di gold plating.
Si tratta di una disciplina autoapplicativa, non è previsto infatti un regolamento di esecuzione e di attuazione (come il previgente D.P.R. 207/2010) ma l’emanazione di atti di indirizzo e di Linee guida di carattere generale (da approvare con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta dell’ANAC) che andranno a costituire la cd. soft law.
L’Autorità con l’entrata in vigore del nuovo codice acquista un ruolo centrale nel mercato degli appalti pubblici, la nuova disciplina è infatti volta ad aumentare i poteri di controllo, già esercitati dall’A.N.A.C., oltre che a prevedere un processo di informatizzazione dell’Autorità, orientato al raggiungimento di alti standard di trasparenza.
Molte le novità rispetto alla normativa previgente, che porteranno a un radicale cambiamento del sistema delle gare pubbliche, basti pensare al sistema di qualificazione che adesso prevede l’obbligo per le imprese di dimostrare ulteriori requisiti rispetto al passato, come ad esempio il sistema del rating d’impresa connesso a criteri reputazionali che andranno a certificare le capacità e l’affidabilità dell’impresa.
Per quanto riguarda la dibattuta questione delle attestazioni SOA il Codice, pur mantenendo in vita il suddetto sistema, ha previsto un possibile graduale superamento dello stesso entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Altro aspetto innovativo in un ottica di riduzione della spesa è quello dell’aggregazione e centralizzazione delle committenze, il legislatore ha infatti previsto che, al di sopra di 40 mila euro per servizi e forniture e di 150 mila euro per i lavori, potranno fare gare solo le amministrazioni in possesso di qualificazione ANAC in mancanza di tale qualificazione ci si dovrà obbligatoriamente rivolgere a centrali di committenza.
Riguardo la fase dell’aggiudicazione diventa prevalente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che consente così di bilanciare l’elemento del prezzo con quello della qualità dell’offerta; non viene comunque abbandonato il criterio del massimo ribasso che però sarà circoscritto ad ipotesi specifiche.
Per la prima volta il Codice si occupa in maniera organica della materia dell’esecuzione (sulla base delle indicazioni contenute nelle direttive europee).
Molte le modifiche in materia di subappalto, dall’aggiornamento della quota limite (30% sull’importo complessivo del contratto), all’obbligatoria indicazione di una terna di subappaltatori “per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie per i quali non sia richiesta una particolare specializzazione”.
Il nuovo Codice riconosce, come auspicato, l’importanza dell’innovazione tecnologica e il ruolo che la stessa ha assunto nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture; viene a tal proposito introdotto il partenariato per l’innovazione in grado di valorizzare le soluzioni innovative provenienti dall’industria nazionale.
Con riferimento ai settori speciali, seppur gli operatori del settore auspicavano ad una regolamentazione autonoma della materia, il nuovo codice continua ad utilizzare la tecnica del rinvio.
Infatti il D.Lgs. 50/2016 disciplina i settori speciali agli artt. da 114 a 141 (Parte II, Titolo VI, Capo I) all’interno dei quali sono però presenti innumerevoli richiami alla disciplina generale dei settori ordinari che rendono il quadro normativo di non facile lettura.