Parere ANAC n. 155 del 23 settembre 2015

13 Aprile 2017

Il parere è stato reso a seguito di un’istanza presentata dall’Autorità portuale di Ancona che aveva comminato una sanzione pecuniaria ad un’azienda per aver presentato una cauzione provvisoria deficitaria. A fronte della richiesta di regolarizzazione e dell’applicazione della sanzione l’operatore economico decideva però di non avvalersi del soccorso istruttorio e di accettare l’esclusione dalla gara.

L’Autorità, riprendendo quanto stabilito precedentemente nella determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, afferma la possibilità di procedere alla regolarizzazione anche con riferimento alla cauzione provvisoria a condizione che quest’ultima sia già stata costituita alla data di presentazione dell’offerta e rispetti la previsione di cui all’art. 75, comma 5, del Codice, vale a dire decorra da tale data, e, in ordine all’applicazione della sanzione, chiarisce che la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio.

All’incameramento della sanzione non si dovrà invece procedere per il caso in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio ed accetti l’esclusione.

Secondo l’ANAC, tale interpretazione, che aveva già chiarito con un comunicato del 25 marzo scorso, si impone come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese, sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento.

In merito a tale argomento, la Corte dei Conti aveva espresso nei mesi scorsi una valutazione di segno opposto, secondo cui la sanzione prevista dal bando andrebbe comminata in ogni caso, anche quando l’impresa concorrente rinunci a regolarizzare l’offerta e accetti di essere esclusa dalla procedura di gara.