Transizione 5.0
Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento
Sostegno agli investimenti in beni strumentali
tecnologicamente avanzati nell’autoproduzione
di energia da fonti rinnovabili
Il Nuovo Piano Transizione 5.0 viene istituito dall’art. 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, per sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale, in continuità con i Piani Transizione 4.0 e 5.0.
L’agevolazione è concessa sotto forma di iperammortamento e consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, riconosciuta esclusivamente ai fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
Si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
- Beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi negli Allegati E e F al Decreto legislativo 117/2026 (che sostituiscono e aggiornano gli ex Allegati A e B alla legge n. 232/2016);
- Beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di stoccaggio. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente.

Possono accedere:
- Soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
Condizioni di accesso al beneficio:
- Regolarità contributiva (previdenziale e assistenziale)
- Rispetto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro
Sono escluse le imprese:
- Destinatarie di sanzioni interdittive
- In stato di liquidazione (volontaria o coatta amministrativa)
- In stato di fallimento
- In stato di concordato preventivo senza continuità aziendale
- Sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal codice della crisi di impresa
oltre a:
- Imprese agricole ex articolo 32 TUIR che determinano il reddito catastalmente
- Imprese individuali in regime forfettario ex articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014
- Imprese in perdita sistemica (reddito imponibile capiente)
Come accedere
Per accedere al beneficio previsto dal Nuovo Piano Transizione 5.0 l’impresa trasmette, in via telematica tramite l’apposita piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le comunicazioni e le certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, sulla base di modelli standardizzati.
Le comunicazioni riguardano la prenotazione, l’avanzamento e il completamento degli investimenti, con indicazione dei dati relativi ai beni, alla data prevista di interconnessione o di entrata in funzione e all’applicazione della maggiorazione.
L’effettività e la conformità degli investimenti sono comprovate da una perizia tecnica asseverata e da una certificazione contabile.
Beni agevolabili
Contenuti nell’elenco di cui all’Allegato E del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.lgs. 19 giugno 2026, n. 117), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Contenuti nell’elenco di cui all’Allegato F del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.lgs. 19 giugno 2026, n. 117), funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
Ai sensi dell’Art. 364, comma 3, lett. b) del D.lgs. 117/2026, il regime di maggiorazione dell’ammortamento per il 2026 include i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER) per l’autoconsumo industriale.
Componenti e spese agevolabili:
- gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione;
- impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata, ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia;
- servizi ausiliari di impianto;
- impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per la fonte solare, l’agevolazione è limitata esclusivamente agli impianti con moduli fotovoltaici conformi ai requisiti tecnici di efficienza e territorialità previsti dall’Art. 12, comma 1, lett. b) e c) del D.L. 181/2023.
Documenti e link utili
Documenti
Link
Sportello i5.0
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