presentazione in parlamento europeo della valutazione dimpatto della proposta di regolamento della commissione europea sui dispositivi di protezione individuale dpi

Presentazione in Parlamento europeo della valutazione d’impatto della Proposta di Regolamento della Commissione europea sui dispositivi di protezione individuale (DPI).

E’ stata presentata il 3 dicembre, davanti alla Commissione IMCO del Parlamento europeo, la valutazione d’impatto della proposta di modifica con l’adozione di un Regolamento dell’attuale normativa in tema di dispositivi di sicurezza personale.

In linea con gli obiettivi di semplificazione del quadro normativo comunitario, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che mira a sostituire la Direttiva 89/686/CEE.

L’attuale Direttiva individua i requisiti essenziali di conformità da applicarsi ai DPI, garantendone al contempo la libera circolazione all’interno del mercato dell’Ue. La direttiva provvede, inoltre, a fornire un livello elevato di protezione per gli utilizzatori dei DPI.

È definito DPI, secondo la Direttiva, “qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza“.

La Direttiva copre inoltre, “i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI” e “ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest’ultimo ad un dispositivo esterno, complementare”.

L’ambito di applicazione della Direttiva si estende agli addetti alla manutenzione di macchine, apparecchiature e impianti elettrici, secondo la formazione e le istruzioni ricevute, che devono utilizzare i DPI nonché gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi loro forniti.

E’ stata, pertanto, riscontrata la necessità di apportare alcuni miglioramenti al fine di rafforzare la protezione degli utilizzatori dei DPI in materia di salute e sicurezza, e garantire, al contempo, la libera circolazione dei DPI nel mercato interno e semplificare la legislazione comunitaria in materia.

La Proposta di regolamento, formulata dalla Commissione europea, DG Impresa e industria, il 27 marzo 2014, e soggetta alla procedura legislativa ordinaria, oltre a modificare e chiarire specifiche disposizioni della direttiva 89/686/CEE, la allinea alla decisione n. 768/2008/CE (Nuovo Quadro Normativo) che stabilisce disposizioni comuni con riferimento alla commercializzazione dei prodotti e gli obblighi a cui sono sottoposti gli operatori economici interessati.

In particolare, la Proposta in esame:

  • modifica la forma legale dell’atto legislativo da direttiva a regolamento;
  • amplia il campo d’applicazione della direttiva esistente eliminando le esclusioni dei prodotti per uso privato contro il calore, l’umidità e l’acqua;
  • introduce i concetti di “DPI adattati singolarmente” e “DPI fatti su misura” delineandone, altresì, le procedure di valutazione della conformità applicabili;
  • rimodula l’elenco dei prodotti oggetto della procedura di valutazione della conformità più severa;
  • modifica le disposizioni relative ai requisiti documentali in modo da migliorare il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato;
  • apporta modifiche, seppur minori, a tre requisiti essenziali di salute e di sicurezza al fine di prevenire possibili fraintendimenti;
  • obbliga i fabbricanti di DPI a redigere una documentazione tecnica e a garantire che i DPI siano accompagnati da una copia della dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata;
  • individua specifici requisiti riguardanti le autorità nazionali responsabili degli organismi di valutazione della conformità (organismi notificati) in linea col Nuovo Quadro Normativo;
  • lascia ai singoli Stati membri, la responsabilità finale con riferimento alla designazione e il controllo degli organismi notificati.

La valutazione d’impatto della proposta, in un’ ottica qualitativa, ha dimostrato che l’opzione legislativa del Regolamento è quella preferibile in termini di costi – benefici.

Per quanto riguarda l’aspetto della copertura del prodotto, secondo quanto riportato dalla relatrice Vicky Ford (ECR), la nuova legislazione avrà un impatto positivo sulla correttezza della concorrenza, perché l’autocertificazione di sicurezza dei prodotti diventerà obbligatoria.

Tale autocertificazione avrà durata di 5 anni e sarà rinnovabile attraverso una nuova richiesta da parte dei produttori, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del produttore.

Quanto all’aspetto dell’impatto sociale, con la nuova normativa, l’etichettatura del prodotto conterrà informazioni più complete che consentiranno all’utente di avere maggiore chiarezza sullo scopo di utilizzo del DPI e dei materiali utilizzati.

Quanto, poi all’aspetto dell’impatto economico della nuova legislazione, i costi amministrativi per la conformità dei nuovi prodotti possono essere stimati essere dell’ordine di alcune centinaia di euro a serie, e quindi hanno un basso impatto sui costi per unità.

Infine, quanto all’impatto sociale della normativa, esso potrebbe contribuire a migliorare il rispetto degli standard di sicurezza dei DPI, introducendo un monitoraggio annuale e test volti a garantire la qualità, la conformità e l’omogeneità dei prodotti, individuando i requisiti essenziali dei DPI e le norme di prodotto pertinenti che dovranno essere rispettati non solo per i prodotti all’interno del mercato UE ma anche per i DPI provenienti da Paesi terzi

Tuttavia, in sede di presentazione e analisi della valutazione d’impatto in Parlamento, sono emersi degli aspetti critici che meritano di essere evidenziati e che saranno oggetto di chiarimenti nella successiva riunione prevista per il mese di gennaio della Commissione IMCO:

  • i criteri di classificazione dei DPI;
  • i limiti temporali di validità dell’autocertificazione;
  •  l’individuazione del prezzo ragionevole per i prodotti certificati come efficaci e sicuri.

La Presidenza italiana ha raggiunto un accordo generale sul dossier al Consiglio Competitività del 4 dicembre 2014, adottando un orientamento generale sulla base del quale la Presidenza lettone inizierà i negoziati con la Commissione IMCO del Parlamento europeo. Il Regno Unito è stato l’unico Stato membro che ha votato contro il testo (a causa dell’inclusione dei guanti da cucina e dei guanti da forno per uso domestico all’interno del campo di applicazione della proposta di regolamento).

Per maggiori approfondimenti si può consultare la pagina dedicata ai Dispositivi di protezione individuale.

In allegato l’Impact Assessment relativo ai Dispositivi di protezione individuale.