Causa C-423/13 Verifiche metrologiche dei sistemi di misurazione – Contatore dell’acqua calda
La questione pregiudiziale sollevata dal Giudice nazionale riguardava l’interpretazione dell’art. 34 TFUE e della Dir. 2004/22/CE, relativa agli strumenti di misura, rispetto alle verifiche metrologiche necessarie richieste per i sistemi di misurazione (contatore dell’acqua calda) connessi ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica di dati) per il loro utilizzo nel mercato europeo.
Il giudice europeo ha riconosciuto che un contatore dell’acqua calda conforme a tutti i requisiti previsti nella Dir. 2004/22/CE rientra nel campo di applicazione della Dir. e non è escluso per il fatto di essere connesso ad un dispositivo di dati remoto (telemetrica), che non rientra invece nell’ambito di applicazione della Dir. in quanto non ha funzione di misura ma solo di trasmissione di dati.
Infatti, la Corte ricorda che, qualora un settore – come nel caso dei contatori dell’acqua calda – abbia formato oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione europea, qualunque provvedimento nazionale in materia deve essere valutato sulla base delle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non di quelle del diritto primario.
Così l’articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2004/22/CE prevede che la commercializzazione e/o la messa in servizio di uno strumento di misura che, in seguito ad una valutazione positiva della sua conformità con tutti i requisiti imposti dalla medesima direttiva, riporti la marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare non possano, in linea di principio, essere ostacolate dagli Stati membri. Se uno strumento di misura non è invece conforme ai requisiti imposti dalla Direttiva 2004/22/CE, l’articolo 8, paragrafo 2 dispone che un tale strumento non può essere commercializzato e/o messo in servizio.
Ne deriva che sottoporre un contatore dell’acqua calda che soddisfi tutti i requisiti prescritti da tale Direttiva sopra richiamata e sia connesso ad un dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica) a una nuova verifica metrologica non è necessario per conseguire l’obiettivo di garantire la tutela dei consumatori.
Alla luce delle considerazioni precedenti, la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 10 settembre 2014 ha concluso affermando che l’articolo 34 TFUE e la Direttiva 2004/22/CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa e ad una prassi nazionale secondo le quali un contatore dell’acqua calda, conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati deve considerarsi un sistema di misurazione. Non essendo un sistema di misurazione non deve essere sottoposto a (ulteriore) verifica metrologica per essere messo in commercio.