sentenza del tribunale dellunione europea causa t 13413 identificazione di alcuni allergeni respiratori come sostanze estremamente problematiche secondo il reg reach

Sentenza del Tribunale dell’Unione europea causa T- 134/13 – identificazione di alcuni allergeni respiratori come sostanze estremamente problematiche secondo il Reg. REACH.

Il Tribunale di Giustizia europea, il 30.04.2015, nella causa T-134/13, ha pronunciato sentenza di rigetto del ricorso promosso dalle società Polynt S.p.A. e Sitre S.r.l. con il quale avevano convenuto in giudizio l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per ottenere l’annullamento parzialmente della decisione ED/169/2012 dell'ECHA.

Tale decisione riguardava l’inclusione dell’anidride cicloesan-1,2-dicarbossilica, dell’anidride cis-cicloesan-1,2-dicarbossilica e dell’anidride trans-cicloesan-1,2-dicarbossilica (nel complesso, indicate come l'”HHPA”) fra le sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (“REACH”), adottata in forza dell’articolo 59 del REACH, nella misura in cui si riferisce all’HHPA e ai suoi monomeri.

Il Tribunale, entrando nel merito della questione, ha rilevato che l’articolo 57 lett. f), del regolamento n. 1907/2006 riguarda le sostanze – come quelle aventi proprietà di interferenza endocrina o quelle aventi proprietà PBT o vPvB, che non rispondono ai criteri di cui all’articolo 57 lett. d) o lett. e) – per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quelli di altre sostanze di cui all’articolo 57 dalla lett. a) alla lett. e), e che sono identificate secondo la procedura di cui all’articolo 59 del regolamento n 1907/2006.

Inoltre, la formulazione dell’articolo 57 lett. f), del regolamento n 1907/2006 non esclude l’inserimento di allergeni respiratori come HHPA nel campo di applicazione di tale disposizione e le sostanze espressamente menzionate in tale disposizione sono a titolo esemplificativo.

Ed ancora, in merito all’interpretazione dell’articolo 57 lett. f), del regolamento n 1907/2006, il Tribunale  rileva che il documento redatto dal dell’ECHA intitolato “Orientamenti per la stesura delle linee guida per l’identificazione delle sostanze estremamente problematiche” costituisce uno strumento di lavoro prodotto dalla stessa ECHA al fine di agevolare l’attuazione del regolamento n 1907/2006 ma l’unico riferimento legale autentico resta il Reg. REACH.

Sulla valutazione della pericolosità o meno delle sostanze, il Tribunale  ha sottolineato che in base all’articolo 60, punto 2), del regolamento n 1907/2006 il fatto che gli effetti negativi associati all’uso di una sostanza possono essere controllati in maniera adeguata non esclude l’identificazione della stessa come sostanza estremamente problematica/pericolosa, in ragione del fatto che deve essere valutato il percorso attraverso il quale potrebbe sorgere il contatto con la sostanza e gli eventuali livelli di esposizione alla sostanza per i lavoratori/consumatori, anche in base alla classificazione ed etichettatura delle sostanze istituite dalla direttiva 67/548/CEE.

Inoltre, il Tribunale  ha sottolineato che, a differenze dei criteri previsti alle lett. a), b), c), d) ed e) dell’art. 57, per l’identificazione di una sostanza come pericolosa a norma dell’articolo 57 lett. f), del regolamento n 1907/2006, ECHA deve prendere in considerazione uno studio sulla valutazione dei rischi secondo la procedura di identificazione di cui al regolamento REACH.

Nello specifico, la HHPA, con la sentenza del Tribunale dell’UE, è stata compresa fra le sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH”), adottata in forza dell’articolo 59 del REACH.