Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 1 luglio 2015
Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell’offerta e le garanzie definitive costituite sotto forma di fideiussioni.
Tramite il comunicato del 1 luglio 2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta sul tema dei soggetti autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell’offerta ex art. 75 e le garanzie definitive ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006). Le precisazioni dell’A.N.A.C. arrivano a seguito di alcune segnalazioni inviate all’Autorità dalle stazioni appaltanti e relative alla presentazione di cauzioni rilasciate da intermediari non autorizzati.
L’art. 75 del Codice Appalti prevede che, qualora la garanzia sia costituita sotto forma di fideiussione, quest’ultima possa essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, purché questi siano iscritti nell’albo degli intermediari di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario o T.U.B.).
Relativamente, invece, alla cauzione definitiva, si prevede all’art. 113 che debba essere costituita sotto forma di polizza fideiussoria con le modalità individuate dall’art. 75 del Codice.
L’Albo unico degli intermediari di cui al citato art. 106 del d.lgs. 385/1993 non è stato, però, ancora istituito e diventerà operativo soltanto a partire dal 12 maggio 2016.
L’Autorità ha precisato, quindi, che, fino a quel momento, gli operatori economici e le stazioni appaltanti dovranno verificare che le polizze fideiussorie presentate ai sensi degli artt. 75 e 113 del Codice siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia.
Nel comunicato si ricorda, inoltre, che la Banca d’Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco di soggetti non legittimati allo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria in Italia ed un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.
Secondo l’Autorità in caso di presentazione di cauzioni rilasciate da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante dovrà procedere con l’esclusione dalla gara del concorrente perché la cauzione provvisoria è un elemento essenziale dell’offerta e non un mero elemento di corredo della stessa. Questo, in quanto la garanzia provvisoria assolve allo scopo di assicurare la serietà dell’offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario.
Il comunicato evidenzia, inoltre, che l’esclusione dell’offerta non corredata da idonea garanzia provvisoria (e dunque la presentazione di una fideiussione rilasciata da un soggetto non autorizzato) discende anche dall’interpretazione sistematica dei commi 1 e 8 dell’art. 75, risultando incoerente escludere un concorrente che presenta la garanzia priva dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto e non escludere quello che non presenta la fideiussione.
Pertanto, resta ferma la possibilità di utilizzare il soccorso istruttorio per sanare le irregolarità, le mancanze e incompletezze riferite alla cauzione provvisoria, a condizione che sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e decorra da tale data. Diversamente, infatti, sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti.
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