Modificate le norme sui cantieri temporanei e mobili
Le modifiche interessano l’art. 88 del D.Lgs. 81/2008 e riguardano i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento e piccoli lavori su infrastrutture per servizi
Pubblicata in G.U. n. 178 la legge europea 2014 (L. 115/2015), che ha come obiettivo l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo. Tra le disposizioni modificate dal provvedimento, si evidenzia l’articolo 6 “Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili”, che ridefinisce i casi di esclusione dall’applicazione della normativa sui cantieri temporanei e mobili. Il nuovo testo sostituisce la lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la seguente:
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X».
In sintesi, le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 non sono applicabili a tutti i lavori su impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Si considerano invece lavori di costruzione edile o di ingegneria civile anche gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.