Transizione 5.0
Misure a sostegno della sfida green e digitale delle imprese italiane.
Il Piano Transizione 5.0 viene istituito con DL 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR.
Le risorse stanziate sono pari a 6,3 miliardi di euro e si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio 2024, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.
Come funziona
L’agevolazione viene concessa sotto forma di credito di imposta alle imprese che effettuano negli anni 2024 e 2025 nuovi investimenti in strutture produttive sul territorio nazionale nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici, attraverso il seguente processo:
Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno.
Entro 30 gg dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.
Nell’ambito delle predette attività operative, il GSE è tenuto a verificare esclusivamente il corretto caricamento dei dati, nonché la completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese.
A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.
Nell’ambito delle predette attività operative, il GSE è tenuto a verificare esclusivamente il corretto caricamento dei dati, nonché la completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese.
Requisiti di accesso
L’agevolazione viene concessa sotto forma di credito di imposta alle imprese che effettuano negli anni 2024 e 2025 nuovi investimenti in strutture produttive sul territorio nazionale nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici, attraverso il seguente processo:
BENEFICIARI
- Il credito di imposta spetta alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti che non si trovino in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, destinatarie di sanzioni interdittive.
CONDIZIONALITA’
- Un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti dal Piano Transizione 4.0 che consenta una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale ≥ 3% o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento ≥ 5%.
- I risultati misurati in termini di efficienza energetica o risparmio di energia devono essere attestati da due certificazioni (ex-ante ed ex-post).
- Ogni impresa può avere attiva una sola pratica di incentivo alla volta nella medesima struttura produttiva.
- Obbligatorio mantenere i risparmi energetici per 5 anni, pena la restituzione dell’incentivo.
Se un investimento in beni 4.0 ricade sotto Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno le norme di questo piano (e non più quelle del piano Transizione 4.0) in relazione alle tempistiche e alle modalità di fruizione dell’incentivo. - Una pratica 5.0 che non raggiungesse i requisiti di efficienza energetica in sede di
Certificazione ex-ante, può essere trasformata in pratica 4.0. - Le imprese che non sono obbligate per legge alla revisione legale dei conti possono aggiungere 5.000 € al credito di imposta per compensare l’impatto della spesa sostenuta per la certificazione della documentazione contabile. Per le PMI è possibile aggiungere al credito di imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 €.
I progetti di innovazione ammissibili al beneficio, avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, devono avere ad oggetto un investimento in:
L’investimento obbligatorio è l’acquisto, a partire dal 01/01/2024, di nuovi beni materiali o immateriali (i.e., macchinari, componenti di macchinari per fare un revamping, software) elencati negli allegati A e B del Piano Transizione 4.0. A questi si aggiungono i software relativi alla gestione d’impresa e quelli di monitoraggio energetico. I beni devono:
- rispettare i vincoli presenti nel Piano 4.0;
- garantire un risparmio energetico.
INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025:
- La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata sulla base dei consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
- Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
- Si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito possa essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante o, in alternativa, del locatario.
- Si definisce la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva o dei processi – rispettivamente pari al 3% ed al 5% – per gli investimenti beneficiari del credito di imposta industria 4.0 caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica, verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio.
- La riduzione dei consumi energetici si considera, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%.
- E’ possibile fruire degli incrementi delle aliquote del credito d’imposta a fronte dell’invio di apposita comunicazione del GSE, nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.
Nell’ambito del progetto di innovazione sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi per l’autoproduzione – autoconsumo di energia da FER e per il suo stoccaggio localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva oppure su particelle catastali differenti a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva:
-
- A) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- B) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- C) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- D) i servizi ausiliari di impianto;
- E) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
- Spese ammissibili fino al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
- Gli impianti devono essere allacciati alla rete entro un anno dalla fine del progetto.
Pannelli fotovoltaici
Maggiorazione riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta:
- 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti nell’UE, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- 150% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Spese ammissibili fino al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Gli impianti devono essere allacciati alla rete entro un anno dalla fine del progetto.
Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione contenuti nell’Allegato 1 del Decreto Attuativo.
- Il costo massimo ammissibile delle spese a), b), d) è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 del Decreto Attuativo, ad eccezione delle spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.
Autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo
- Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.
- Il costo massimo ammissibile delle spese c), d), e) è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 del Decreto Attuativo, comprese le spese per l’acquisto e installazione di sistemi di accumulo.
Nell’ambito del progetto di innovazione sono agevolabili le spese per la formazione del personale relative alle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti individuati dal MIMIT.
- I percorsi di durata ≥ 12 ore, anche nella modalità a distanza, devono prevedere il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.
- Sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni materiali e immateriali incentivati da Transizione 4.0 e nei beni autoconsumo e autoproduzione FER, e in ogni caso nel limite massimo di spesa di 300.000 euro:
- le spese relative ai formatori;
- i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale dipendente, dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Nel medesimo percorso formativo deve essere incluso:
- almeno 1 modulo formativo di durata ≥ 4 ore tra quelli individuati nell’Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4
- almeno 1 modulo formativo di durata ≥ 4 ore tra quelli individuati nell’Allegato 2 alle lettere da B1 a B4
-
Sono abilitati all’erogazione delle attività di formazione:
- i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001 settore EA 37;
- i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).
Per garantire il rispetto del principio del DNSH, ovvero del non arrecare all’ambiente un danno significativo, non verranno considerati ammissibili ai benefici previsti dal Piano i progetti innovativi destinati alle attività:
- direttamente collegate all’impiego di combustibili fossili;
- che generano emissioni di gas effetto serra non inferiori ai parametri di riferimento nell’ambito del sistema europeo ETS per lo scambio di quote d’emissione;
- legate a inceneritori, impianti di trattamento meccanico biologico e discariche di rifiuti;
- cui i processi produttivi generano alte dosi di sostanze inquinanti e rifiuti speciali pericolosi.
Certificatori abilitati
Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
Gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
Lle Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
Ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale (senza distinzione sui corsi di laurea), nonché dei periti industriali e dei periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Cumulabilità
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0.
Si prevede invece la cumulabilità con i CdI ZES Unica e ZLS.
- ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’UE, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
- altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che questo cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto.
Documenti e link utili
Documenti
Sportello i5.0
ANIE ha sviluppato un servizio di consulenza legato al Piano Transizione 5.0 che fornisce assistenza a tutte le aziende – di grandi, medie e piccole dimensioni – che vogliano ricevere chiarimenti in relazione alle misure del Piano Transizione 5.0 e una prima valutazione di ammissibilità di un progetto di investimento.
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