Regione Lombardia – Ordinanza N. 566 del 12/06/2020: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

5 Aprile 2023

Regione Lombardia ha pubblicato l’Ordinanza n. 566 che conferma appieno quando disciplinato dalla precedente Ordinanza n. 555.

In particolare si ricorda che nella Regione Lombardia vige l’obbligo per il Datore di lavoro di misurare la temperatura corporea dei lavoratori prima dell’accesso al luogo di lavoro (punto 1.3). È confermata la formulazione di tale obbligo: “deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato“. Come previsto in precedenza, in caso di rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5°C, il lavoratore deve essere momentaneamente isolato e non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro, tramite il Medico competente e/o l’Ufficio del personale, deve avvisare tempestivamente l’ATS territorialmente competente, che darà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.Questa indicazione, appare critica perché in contrasto con quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” (ora Allegato 12 del DPCM 11 giugno 2020) che prevede, al punto 2, che il lavoratore la cui temperatura corporea risulti superiore a 37,5°C, contatti nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e segua le sue indicazioni. Su questo aspetto è possibile che le singole ASL lombarde forniscano delle indicazioni per le imprese.

Entrata in vigore

Le disposizioni del DPCM producono effetto dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020.Le disposizioni dell’Ordinanza di Regione Lombardia producono effetto dal 15 giugno 2020 al 30 giugno 2020.

Allegati