Regione Lombardia – Ordinanza N. 590 del 31/07/2020: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

5 Aprile 2023

Ordinanza Regione Lombardia
Regione Lombardia ha pubblicato l’Ordinanza n. 590 , che conferma l’obbligo per il Datore di lavoro di misurare la temperatura corporea dei lavoratori prima dell’accesso al luogo di lavoro (punto 1.3). È confermata nuovamente la formulazione di tale obbligo: “deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato”.
Come previsto in precedenza, in caso di rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5°C, il lavoratore deve essere momentaneamente isolato e non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro, tramite il Medico competente e/o l’Ufficio del personale, deve avvisare tempestivamente l’ATS territorialmente competente, che darà le opportune indicazioni alle quali la persona interessata deve attenersi.
Questa indicazione, appare sempre critica perché in contrasto con quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” (ora Allegato 12 del DPCM 11 giugno 2020) che prevede, al punto 2, che il lavoratore la cui temperatura corporea risulti superiore a 37,5°C, contatti nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e segua le sue indicazioni. Su questo aspetto è possibile che le singole ASL lombarde forniscano delle indicazioni per le imprese.

Efficacia e sanzioni
L’Ordinanza ha efficacia dal 1° agosto al 10 settembre 2020, salvo la necessità di adottare nuove disposizioni in relazione al monitoraggio quotidiano degli indicatori dell’andamento dell’epidemia. Per quanto non disciplinato espressamente dall’Ordinanza, vale quanto previsto dal DPCM 11 giugno 2020, prorogato dal DPCM 14 luglio 2020 e successivamente dal DL 30 luglio 2020, n. 83.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto-Legge n. 33/2020.

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