D.L. 21 settembre 2021, n. 127

5 Aprile 2023

DL 21 settembre 2021, n. 127

A seguito della pubblicazione di diversi provvedimenti relativi alle Certificazioni verdi Covid-19 (cd. Green Pass), è stato pubblicato il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, il quale ne estende l’obbligo, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato.

Si precisa che l’obbligo del Green Pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute; per questi ultimi, il decreto prevede inoltre l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi.

Di seguito vengono illustrate le previsioni più rilevanti contenute nel decreto, in merito alle quali sono già sorti diversi aspetti problematici. È quindi auspicabile che vengano emanati quanto prima opportuni chiarimenti e successivi interventi governativi, a partire dalle preannunciate Linee guida per i controlli sul possesso del Green Pass, al fine di agevolare la corretta applicazione delle novità legislative dal momento della loro entrata in vigore.

 

Lavoro pubblico

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 (data attualmente prevista per il termine dello stato di emergenza), il personale delle amministrazioni pubbliche, delle Autorità amministrative indipendenti, della Banca d’Italia, degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, nonché i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice, dovranno essere in possesso del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro in cui svolgono l’attività lavorativa.

Tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso tali strutture, anche sulla base di contratti esterni. La verifica del rispetto di questa prescrizione è effettuata sia dalla struttura, sia dai datori di lavoro dei soggetti esterni.

 

Uffici giudiziari

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 (data attualmente prevista per il termine dello stato di emergenza), magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e componenti delle commissioni tributarie degli uffici giudiziari, nonché i magistrati onorari, dovranno essere in possesso del Green pass per accedere agli uffici giudiziari dove svolgono l’attività lavorativa.

Tale disposizione non si applica ai soggetti diversi da quelli sopra citati, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

 

Lavoro privato

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 (data attualmente prevista per il termine dello stato di emergenza), chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere nei luoghi in cui svolge tale attività, deve essere in possesso del Green Pass ed esibirlo su richiesta.

Come per il settore pubblico, tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso tali strutture, anche sulla base di contratti esterni. La verifica del rispetto di questa prescrizione è effettuata sia dalla struttura, sia dai datori di lavoro dei soggetti esterni.

I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prediligendo ove possibile i controlli all’accesso ai luoghi di lavoro, nel caso anche a campione, e devono individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Il decreto prevede che il personale, che comunica di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sia considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della Certificazione verde Covid-19 (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro violando l’obbligo di Green Pass; mentre il datore di lavoro che non abbia verificato il rispetto delle disposizioni in materia di accesso ai luoghi di lavoro o che non abbia predisposto le corrette modalità di verifica è passibile di una sanzione compresa tra 400 e 1000 euro.

 

Certificazioni verdi Covid-19

Il decreto apporta inoltre delle modifiche al DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87; in particolare:

1. La Certificazione verde Covid-19 attesta una delle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  • avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2;
  • avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

2. La Certificazione viene rilasciata nei seguenti casi:

  • in caso avvenuta vaccinazione, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione della prima dose fino al completamento del ciclo vaccinale e con validità di dodici mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  • in caso di avvenuta guarigione da Covid-19, con una validità di sei mesi dall’avvenuta guarigione; se, a seguito di precedente infezione da SARS-COV-2 e successiva guarigione, viene somministrata una dose di vaccino, la validità è di dodici mesi dalla data di somministrazione;
  • in caso di tampone molecolare o rapido, risultato negativo, con validità di 48 ore dall’esecuzione del test;
  • in caso di infezione da SARS-COV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo, con successiva guarigione, con validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

 

Entrata in vigore e validità

Il decreto entra in vigore il 22 settembre 2021 e dovrà essere convertito in Legge entro i successivi 60 giorni.

Le disposizioni relative al controllo del Green Pass si applicheranno dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

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