RENTRI – pubblicato il D.M. 59/2023
Lo scorso 31 maggio è stato pubblicato – all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 – il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 “Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»“. Il provvedimento – emanato dal Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica – entrerà in vigore il 15 giugno p.v., disciplinando le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) e i modelli e i formati del Registro cronologico di carico e scarico rifiuti e del Formulario Identificazione Rifiuti (FIR), indicati agli Allegati I e II.
A tal proposito, si evidenzia che, tra i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI, l’art. 12 individua le seguenti categorie:
- enti e imprese che effettuano trattamento rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- soggetti di cui all’art. 189.3 del TUA con riferimento ai rifiuti non pericolosi;
Le tempistiche di iscrizione al RENTRI delle categorie sopra elencate sono invece indicate all’art.13 e dovranno essere calcolate dalla data di entrata in vigore del Regolamento. In particolare si parla quindi di:
- a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- a decorrere dal trentesimo mese ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1;
Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo ai sensi dell’articolo 212.8 del TUA, si iscrivono quando obbligati come produttori. La copertura degli oneri del RENTRI (art.14) è assicurata mediante il pagamento, a carico degli iscritti, di un contributo annuale e un diritto di segreteria nella misura e con le modalità indicate nell’Allegato III.
Si ricorda inoltre che il provvedimento prevede per l’effettiva implementazione l’emanazione di diversi Decreti Direttoriali da parte del Ministero dell’Ambiente, i quali dovranno essere definiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento e pubblicati sul sito del RENTRI. Nello specifico tali decreti dovranno riguardare, secondo l’art.21, i seguenti aspetti:
- modalità operative per la trasmissione dei dati;
- istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI;
- requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
- modalità di compilazione dei modelli;
- requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
- manuali e guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;
- modalità di funzionamento degli strumenti di supporto;
In vista della futura applicabilità della disciplina, Confindustria intende avviare, congiuntamente al Ministero dell’Ambiente, una opportuna attività informativa e divulgativa per le aziende sui singoli aspetti della disciplina. Non appena possibile provvederemo a segnalare le modalità e tempistiche di svolgimento di tali iniziative oltre a fornire una analisi di maggior dettaglio del provvedimento e dell’evoluzione del sistema.
Per maggior informazioni in proposito è possibile contattare direttamente i colleghi del Servizio Ambiente di ANIE ai seguenti recapiti:
- tel. 02 32 64 317
- ambiente@anie.it