Schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie negli appalti pubblici
DM 19 gennaio 2018 n. 31 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co.9, e 104, co. 9, del D.Lgs. 50/2016” (G.U. n. 83 del 10.04.2018)
E’ stato pubblicato lo scorso 10 aprile (G.U. n. 83 del 10.04.2018) il DM 19 gennaio 2018 n.31, recante: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co.9, e 104, co. 9, del D.Lgs. 50/2016” che entrerà in vigore il prossimo 25 aprile 2018 (15 giorni dopo la sua pubblicazione).
Il Decreto si compone di 3 articoli e 2 allegati. Gli articoli definiscono l’ambito di applicazione (art. 1), le disposizioni transitorie (art.2) e le abrogazioni (art.3).
L’allegato A contiene gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie da prestare per le cauzioni richieste per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.
L’allegato B contiene le schede tecniche che dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori economici per poi essere presentate alla Stazione Appaltante.
Art. 1 – ambito di applicazione
Il Decreto si applica ai Settori Ordinari nonché ai settori speciali “se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente decreto” (comma 6).
Le garanzie, per le quali sono predisposti gli schemi tipo, possono essere rilasciate anche da più garanti congiuntamente, in questo caso le garanzie possono essere prestate “sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote” (comma 2).
Viene chiarito che tutte le garanzie fideiussorie prestate dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui all’Allegato A e che, al fine di semplificare le procedure, gli operatori economici dovranno presentare, come prova del possesso della garanzia, le sole schede tecniche contenute all’Allegato B “debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente” (commi 4 e 5).
Art. 2 – disposizione transitorie
Il decreto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione pertanto le disposizioni ivi contenute verranno applicate a tutte le procedure ed i contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore.
Nel caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le discipline del decreto in commento si applicheranno “qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”
Art. 3 – Abrogazioni
Il decreto abroga espressamente il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 contente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie fino ad oggi utilizzati.
Allegato A – Schemi-tipo
L’allegato contiene gli schemi tipo per ogni tipologia di garanzia fideiussoria richiesta dal Codice dei contratti pubblici.
Il Codice richiede la presentazione di una garanzia fideiussoria per il deposito della garanzia sia provvisoria (art. 93) che definitiva (art. 103), nonché per l’anticipazione (art. 35), la rata di saldo (art. 103), la risoluzione (art. 104) e il buon adempimento (art. 104).
Gli schemi tipo di cui all’allegato A, fermo restando le peculiarità relative alle diverse tipologie di garanzia fideiussoria da prestare, sono strutturati in modo analogo e per quanto possibile riportano le stesse clausole contrattuali.
In tema di “Escussione della Garanzia” tutti gli schemi-tipo prevedono che:
“il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di (…) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l’indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l’escussione.
(…)
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c. (…)”.
Allegato B – Schede tecniche
L’allegato contiene le schede tecniche che gli operatori economici dovranno inviare, sottoscritte e compilate, alle Stazioni Appaltanti.
Dalla formulazione delle schede tecniche emerge che i soggetti legittimati al rilascio di tali garanzie sono le imprese bancarie, le imprese assicurative autorizzate e gli intermediari finanziari.
Ciò risulta in linea con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici all’art. 35, co. 18 (e negli altri articoli che si occupano di garanzie), che in tema di anticipazione stabilisce: “la predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari”.
Il Testo del decreto è scaricabile al seguente link.
Seguirà un approfondimento sul tema.