Criteri Ambientali Minimi e Canaline Elettriche
Le imprese associate ad ANIE CSI hanno chiesto di chiarire se le disposizioni di cui al punto 2.5.12 del DM 23.06.2002 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” si applichino a tubi corrugati, passacavi, in generale canaline elettriche utilizzate nell’impiantistica elettrica.
Nel documento predisposto dal Servizio Legale di Federazione ANIE sono illustrate le ragioni che giustificano l’esclusione di queste tipologie di prodotti dalla definizione di prodotti da costruzione di cui al regolamento 350/2011 e la conseguente non applicabilità dei requisiti CAM di cui al punto 2.5.12 dell’Allegato al DM 23.06.2022.
Si ricorda inoltre che le canaline elettriche sono soggette ad una normativa di prodotto distinta dal CPR e specifica per il settore elettrico, che è la direttiva 2014/35/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, cosiddetta LVD o direttiva BT, recepita in Italia con DLGS 86/2016.
Per maggiori info: csi@anie.it