Circolare n.16 – Legge di Bilancio 2017
Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 pubblicata il 21 dicembre 2016 in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito si riportano alcune disposizioni di interesse per il settore:
Art.1 Commi 1 – 2 Riqualificazione energetica e Ristrutturazione edilizia
Per i soggetti IRPEF è prorogato sino al 31 dicembre 2017 il bonus per gli interventi di ristrutturazione edilizia (50%) e quello di riqualificazione energetica (65%). Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali sono invece concesse le detrazioni fino al 31 dicembre 2021.
In particolare si evidenzia che:
- Gli impianti fotovoltaici rientrano tra gli interventi ammissibili in ristrutturazione edilizia (quindi per i soggetti IRPEF) per cui, sino al 31 dicembre 2017, è possibile richiedere l’accesso all’ecobonus pari al 50% delle spese sostenute. Ricordiamo che le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese che non deve essere superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
- La proroga per gli interventi di riqualificazione energetica diventa di cinque anni per quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata al 70% per interventi che interessino l’involucro dell’edificio e al 75% per interventi che conseguano determinati standard per la prestazione energetica invernale e estiva (di cui al DM 26 giugno 2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” ). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
- Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche nelle zone 1-2-3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50%.
Per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico effettuati su parti comuni di condomini in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ai soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. È invece esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari.
Art.1 Commi 8 – 14 Iper e Super Ammortamento
Per gli investimenti, volti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave Industria4.0, in beni materiali strumentali nuovi inclusi nell’elenco di cui all’allegato A (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0») il costo di acquisizione è maggiorato del 150%; i soggetti che hanno beneficiato di tale maggiorazione e che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali inclusi nell’elenco di cui all’allegato B (Beni immateriali: software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»), il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%.
Per la fruizione dei benefìci, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
ANIE mette a disposizione dei suoi soci un nuovo servizio per il socio che volesse investire e usufruire di iper e super –ammortamento. ANIE ha dedicato a Industria 4.0 un’area della sua homepage ed ha istituito lo Sportello ANIE Indutria 4.0 a cui ogni socio può rivolgersi per qualsiasi necessità. E’ possibile contattare lo sportello all’email industria4.0@anie.it, il cui responsabile è il collega Marco Vecchio e la cui referente è la collega Daniela Colagiorgio.
Art.1 Commi 15 – 23 Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
Si prevede la proroga del credito di imposta fino al 31 dicembre 2020 nella misura del 50%. (Il credito è quindi raddoppiato dal 25 al 50%). Tale credito è inoltre riconosciuto alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di R&S nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Ue, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati inclusi nella lista di cui al DM 4 settembre 1996 (x. Algeria, Argentina, Australia ecc.). Il credito è riconosciuto fino a un importo massimo di 20 milioni.
Art.1 Comma 115 Finanziamento progetti ricerca
Si prevede l’adozione di un decreto MISE, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione delle modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0.
Art.1 Commi 613 – 615 Fondo per infrastrutture tecnologiche di supporto alla mobilità sostenibile
Si prevede l’istituzione di un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all’acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalità. In particolare è incrementata la dotazione del Fondo, per l’anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno. Le risorse attribuite al Fondo possono essere destinate anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto.
Art.1 Commi 52 – 56 Nuova Sabatini
I finanziamenti agevolati della Nuova Sabatini per l’acquisto di nuovi macchinari, da 20mila a 2 milioni di euro, concesso alle imprese che acquistano macchinari sono prorogati fino alla fine del 2018, con una quota pari al 20% del totale delle risorse destinata alle PMI che investono in digitalizzazione, nell’ambito del piano Industria 4.0.
Le risorse previste per i prossimi anni dalla manovra sono: 28 milioni di euro per il 2017, 84 milioni per il 2018, 112 milioni all’anno dal 2019 al 2021, 84 milioni per il 2022, e 28 milioni per il 2023.
Per ulteriori approfondimenti sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico c’è una sezione dedicata ai beni strumentali (“Nuova Sabatini”) e la sezione FAQ al cui punto 6.2 si parla del fotovoltaico, al 6.10 dell’eolico ed al 6.11 agli impianti di produzione di energia, agli impianti di cogenerazione e di minieolico e ai microgeneratori.