Circolare n.22 – Revisione normativa su SSPC e SDC a seguito Decreto Legge “Milleproroghe 2016”

27 Luglio 2017

Si informa che, con la delibera 276/2017/R/eel, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha aggiornato il Testo Integrato sui Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) e il Testo Integrato sui Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) a seguito delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 9, del decreto legge n.244/2016 cd. Milleproroghe.

La delibera prevede che:

  • a decorrere dall’1 gennaio 2017 non vi sia più alcuna differenza, dal punto di vista dell’applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, tra le diverse tipologie di SSPC realizzabili e tra le diverse tipologie di SDC consentite; pertanto non verrà più applicata alcuna aliquota sulle parti variabili delle componenti degli oneri generali di sistema (A e UC) sull’energia consumata ma non prelevata dalla rete per tutte le configurazioni previste negli SSPC e negli SDC, ivi incluso l’aliquota del 5% prevista per SEU, SEESEU e RIU;
  • per quanto riguarda il periodo antecedente al 1 gennaio 2017, le componenti tariffarie che avrebbero dovuto essere applicate all’energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete non sono più esigibili, con l’unica eccezione della componente tariffaria MCT.

Inoltre la delibera si pone il fine di identificare clienti del sistema elettrico cosiddetti “nascosti”, cioè dei clienti finali a cui è attribuita un’unità di consumo ma che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su rete privata in quanto condividono un POD con altri clienti finali, e che non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito (cioè SEESEU-A, SEESEU-C, ASE e ASAP).

Per questo essa stabilisce il 28 febbraio 2018, quale data ultima entro cui i clienti finali “nascosti” possono auto-dichiararsi evitando l’applicazione di sanzioni o penali.

La delibera prevede che a partire dal 1° gennaio 2017, nel caso di configurazioni di nuova realizzazione, non sarà più necessario richiedere le qualifiche di SEU e SEESEU al GSE e che nel caso di richieste di qualifica presentate nel corso del 2017, il richiedente potrà rinunciare all’istanza entro il 31 maggio 2017 tramite raccomandata o via PEC.

Allegati