Ecobonus e sismabonus in condominio
Dall’Agenzia delle Entrate due codici tributo da inserire nel modello F24
Sono due i codici tributo per utilizzare il credito di imposta corrispondente all’Ecobonus e al Sismabonus dopo la cessione. L’elaborazione di due codici tributo è necessaria poiché l’Ecobonus e il Sismabonus sono rimborsati in tempi diversi, rispettivamente in dieci e cinque anni. Di conseguenza, cambiano anche le tempistiche con cui il cessionario può utilizzare la quota di detrazione trasferitagli.
La possibilità di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali è disciplinata rispettivamente dagli articoli 14, commi 2-ter e 2-sexies e 16, comma 1-quinquies del DL 63/2013.
Secondo la normativa sulle detrazioni fiscali, il rimborso avviene in cinque anni per il Sismabonus e in dieci anni per l’Ecobonus, con rate annuali di pari importo. Analogamente, il credito di imposta corrispondente alla detrazione, che il privato cede al fornitore, segue le stesse tempistiche. Il cessionario può quindi utilizzare in cinque anni le quote corrispondenti al Sismabonus e in dieci anni quelle corrispondenti all’Ecobonus. Le quote possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, con i codici tributo: “6890” per l’Ecobonus e “6891” per il Sismabonus.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato come compilare il modello F24:
- i codici devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
- I crediti ceduti utilizzabili in compensazione risultano dalle comunicazioni degli amministratori di condominio, o dai condòmini incaricati, per i quali risulti l’avvenuta accettazione della cessione del credito da parte del cessionario.
- Nel modello F24, nel campo “anno di riferimento” si intende l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2017, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2018”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2019), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”.
- La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.