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Chiarimenti dal MASE: immobili in locazione e rinnovo dell’APE scaduto

27 Giugno 2025

Nei contratti di locazione rinnovati tacitamente, l’attestato di prestazione energetica scaduto deve essere rinnovato al momento del rinnovo del contratto.

La Regione Liguria ha domandato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) se, quando un contratto di affitto di casa si rinnova in automatico dopo la seconda scadenza, sia necessario rinnovare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) se quello vecchio è scaduto.

Il MASE ha chiarito che l’obbligo di avere l’APE è nato per le case costruite, vendute o affittate dopo l’entrata in vigore della legge del 2005. L’APE vale al massimo dieci anni e deve essere menzionato nei “nuovi contratti di affitto”. Il dubbio si originava proprio dall’espressione “nuovo locatario” e “nuovi contratti di locazione”, rispetto alla possibilità che includessero o meno anche i rinnovi automatici.

Il Ministero ha spiegato che la legge intende fissare una data di inizio per l’obbligo, non distinguere tra contratti “nuovi” e “rinnovati”. Soprattutto, un rinnovo automatico è considerato dal Codice Civile (articolo 1597) una nuova locazione, anche se con le stesse condizioni di prima.

Anche l’Agenzia delle Entrate richiede la comunicazione dei rinnovi, anche quelli automatici. Se non si dovesse rifare l’APE in questi casi, la clausola sull’energia nel contratto non sarebbe più valida e si andrebbe contro la legge che stabilisce la durata massima dell’APE.

Questa interpretazione è in linea con gli obiettivi europei di efficienza energetica. Una recente Direttiva europea, la UE 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia, conferma chiaramente che l’APE deve essere fornito al nuovo inquilino anche in caso di rinnovo del contratto.

In conclusione, il MASE ha stabilito che se il contratto di affitto di una casa si rinnova in automatico e l’APE è scaduto, l’APE deve essere rinnovato in quel momento.