Prevenzione incendi

31 Luglio 2025

Le risposte dei Vigili del Fuoco ai quesiti del Consiglio Nazionale Ingegneri

In data 24 giugno 2025, il Ministero dell’Interno, tramite la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, ha dato risposte importanti a nuove domande del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). Le domande riguardano la prevenzione incendi.

Come spiega il CNI nella sua circolare del 2 luglio, il Consiglio aveva raccolto quesiti da vari ordini professionali. Li aveva poi inviati ai Vigili del Fuoco dopo averli esaminati con il proprio gruppo di lavoro sulla prevenzione incendi.

Il CNI ha evidenziato che le risposte dei Vigili del Fuoco sono molto utili per professionisti e clienti. Contengono chiarimenti su diversi argomenti:

  • Attività n. 73 (allegato I del DPR 151/2011), che riguarda la prevenzione incendi.
  • La separazione tra autorimesse e vani scala (RTV.6).
  • Cosa si intende per carico d’incendio elevato.
  • Le stazioni di pompaggio antincendio.
  • I rinnovi quinquennali dei certificati antincendio.

I Quesiti Specifici e le Risposte dei Vigili del Fuoco

Quesito 1: Attività n. 73 nei complessi edilizi

Nei complessi con superficie superiore a 5.000 m², serve sempre la SCIA antincendio per l’intero condominio. Inoltre, le singole unità che rientrano nei controlli dei VVF devono avere la loro SCIA. Si chiedeva come regolarizzare le singole attività che iniziano prima che il condominio sia formalmente costituito.

Risposta 1: I Vigili del Fuoco avevano già dato indicazioni su questo nel 2013 e nel 2012, permettendo la presentazione di SCIA per parti di attività in alcuni casi. Attualmente, non ci sono nuove regole generali. Ogni situazione deve essere valutata singolarmente. Comunque, il problema sarà esaminato per future modifiche alla normativa antincendio.

Quesito 2: Separazione tra autorimessa e vano scala (RTV.6)

Si chiedeva se il termine “attività” (nella definizione G.1.5.1 della RTV 6) includa sia le attività soggette sia quelle non soggette ai controlli.

Risposta 2: I Vigili del Fuoco hanno confermato che la RTV 6 fa riferimento al Capitolo G.1 del DM 03.08.2015 per le definizioni. Hanno aggiunto che i dubbi su come comunicare tra autorimesse e “altre attività” (come gli edifici residenziali sopra) saranno chiariti in una prossima revisione della RTV 6, che sarà discussa presto.

Quesito 3: Carico d’incendio elevato

Si chiedeva se fosse opportuno definire una soglia precisa di “carico d’incendio” (qf) oltre la quale l’installazione di un impianto di spegnimento automatico diventa obbligatoria, a prescindere da altre considerazioni.

Risposta 3: I Vigili del Fuoco sono d’accordo con il CNI. Hanno già detto in passato che la necessità di un certo livello di protezione (livello IV della misura S6) dipende da una valutazione specifica del rischio per ogni singolo caso, basata su più fattori, non solo su un valore fisso del carico d’incendio. Prendono atto della proposta di inserire valori quantitativi per guidare meglio i progettisti e valuteranno questa idea nelle future revisioni del Codice di prevenzione incendi.

Quesito 4: Stazioni di pompaggio antincendio

Si chiedeva se i Comandi dei VVF possano richiedere a progettisti e certificatori delle attestazioni sulla continuità di un servizio fornito da terzi (es. acquedotto), o se basti riportare i dati di affidabilità pubblicati dagli enti gestori.

Risposta 4: I Vigili del Fuoco hanno chiarito che, per essere a norma (UNI 10779), l’alimentazione idrica di una rete di idranti deve avere una continuità definita. Il Codice di prevenzione incendi (paragrafo S.6.8.2) dice che la disponibilità dell’acqua da acquedotto si può attestare con dati statistici degli anni precedenti (come da norma UNI 10779 o criteri simili). Queste attestazioni possono essere rilasciate dagli enti erogatori o da un professionista antincendio.

Quesito 5: Cadenza quinquennale dei rinnovi di conformità antincendio (ARPCA)

Questo quesito era diviso in più parti: a) Le ARPCA hanno una scadenza fissa di cinque anni, a partire dalla prima SCIA/CPI, e questa scadenza non cambia anche se l’ARPCA è presentata in ritardo o c’è una SCIA parziale? b) Una SCIA (parziale o completa) non sostituisce mai l’ARPCA? Ci sono differenze importanti tra le due. c) In quali casi una SCIA può sostituire un’ARPCA, facendo ripartire il quinquennio del rinnovo? d) Qual è il ritardo massimo accettabile per presentare un’ARPCA in ritardo, mantenendo valida la continuità dell’attività?

Risposta 5: I Vigili del Fuoco hanno richiamato circolari precedenti del 2012 e 2024 che danno indicazioni sulle procedure per le ARPCA presentate in ritardo, oltre i termini. Hanno confermato le indicazioni dell’articolo 5 comma 2 del DM 7 agosto 2012. Hanno inoltre promesso che in una futura revisione della normativa, che coinvolgerà anche il CNI, si studierà una nuova formulazione per l’ARPCA. L’obiettivo è renderla più semplice da capire e applicare, specialmente per attività complesse o in rapido cambiamento.

I Vigili del Fuoco hanno assicurato che le problematiche segnalate, e a cui non è stata data una risposta, saranno “attentamente valutate” e considerate nelle future revisioni delle normative antincendio. Il CNI ha anche sottolineato l’impegno del Ministero a collaborare con i rappresentanti del Consiglio Nazionale. L’obiettivo è arrivare a una formulazione nuova e più pratica per l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, in modo che sia più facile da comprendere e applicare.

Allegati:
– Circolare CNI su risposte VVF
– Quesiti CNI prevenzione incendi
– Risposte VVF quesiti CNI prevenzione incendi