Circolare 22: Aggiornamento Normativo: DM di revisione del DM CACER e del DM AGRIVOLTAICO

4 Agosto 2025

Gentili soci,

 

Aggiornamento DM CACER

 

Con riferimento alla Circolare n.18 del 16 maggio 2025 si informa che il MASE ha pubblicato in data 26 giugno sul proprio sito il DM di revisione del DM CACER che pertanto è entrato in vigore oggi.

Si ricorda che:

  • Le disposizioni introdotte dal decreto si applicano anche ai progetti presentati in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso secondo le modalità disciplinate dalle regole operative aggiornate entro 5 giorni alla data di entrata in vigore, con decreto del MASE su proposta del GSE.
  • L’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata in ogni caso all’approvazione della decisione di esecuzione del Consiglio per la formalizzazione degli esiti del processo di riprogrammazione del PNRR.

Si ricorda che il DM prevede:

  • Estensione misura per comuni fino a 50.000 abitanti – Sono ammissibili alla misura le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo nei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti anziché fino a 5.000 abitanti.
  • Allungamento tempistiche di implementazione – Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, si prevede che gli impianti siano completati entro il 30 giugno 2026 (deadline PNRR) e che l’entrata in esercizio avvenga entro il 31 dicembre 2027. Attualmente, l’entrata in esercizio deve invece avvenire entro il 30 giugno 2026.
  • Aumento importo anticipabile – L’anticipazione dell’importo da parte del GSE può arrivare fino al 30% del contributo totale anziché del 10% come previsto attualmente.

Si informa che ANIE ha ufficializzato al MASE la richiesta di prevedere massimali dei costi di investimento dedicati ai sistemi di accumulo ed all’eolico, ricevendo risposta negativa, e in alternativa per i sistemi di accumulo prevedere la cumulabilità con la detrazione fiscale. Su quest’ultima proposta siamo in attesa di una proposta.

Aggiornamento DM AGRIVOLTAICO

Si informa che il MASE ha pubblicato il decreto volto a modificare il precedente Decreto ministeriale relativo all’investimento PNRR per lo sviluppo di sistemi agrovoltaici.

In particolare, il provvedimento in oggetto introduce:

  • Nuova definizione di “data di installazione” si intende la data di ultimazione dei lavori di realizzazione del sistema agrivoltaico, ovvero dell’impianto di produzione di energia elettrica come riscontrabile dal sistema GAUDI.
  • Tempi massimi per la realizzazione degli interventi
  • Installazione – si prevede che gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie completino i lavori di installazione non oltre il 30 giugno 2026, pena la decadenza del diritto di accesso a tutti i benefici previsti. La registrazione dell’impianto nel sistema nazionale GAUDI darà prova dell’avvenuta installazione entro i suddetti termini.
  • Entrata in esercizio – gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di installazione. Il mancato rispetto del predetto termine per l’entrata in esercizio comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0.5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo. Il non rispetto di tale limite porta il GSE ha dichiarare la decadenza del diritto di accesso a tutti i benefici previsti e, qualora l’impianto venga successivamente riammesso ai meccanismi di incentivazione, si applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente.
  • Comunicazione di installazione e di entrata in esercizio degli impianti
  • Comunicazione data installazione – i soggetti titolari degli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW e degli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza dovranno comunicare al GSE la data di installazione entro trenta giorni dall’avvenuto completamento dei relativi lavori.
  • Data entrata in esercizio – la data di entrata in esercizio degli impianti dovrà altresì essere comunicata entro i trenta giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso.

La mancata comunicazione entro il predetto termine dei trenta giorni dall’avvio effettivo dell’esercizio comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.

  • Richiesta erogazione del contributo in conto capitale: il soggetto attuatore esterno dovrà trasmettere tale richiesta entro e non oltre il 31 ottobre 2026.
  • Spese ammissibili
    • devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario. Sono ammessi solo i titoli di spesa sostenuta quietanzati entro la data di trasmissione della richiesta di erogazione di e comunque non oltre il 31 ottobre 2026.
  • Revoche: si specifica che la revoca dei benefici è contemplata anche nel caso di mancato rispetto dei tempi massimi previsti per il completamento dei lavori di installazione dell’impianto e per l’avvio dell’esercizio.
  • Ambito d’applicazione: le disposizioni introdotte dal presente Decreto si applicano anche ai progetti presentati antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso secondo le modalità disciplinate dalle regole operative aggiornate. L’applicazione di tali disposizioni è subordinata in ogni caso all’approvazione della Decisione UE per la formalizzazione degli esiti del processo di riprogrammazione del PNRR.
  • Regole operative: verranno pubblicate (con Decreto MASE su proposta del GSE) entro i 5 giorni successivi alla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto.
  • Timing: Il Decreto è stato trasmesso ai competenti Organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del MASE.

Disponibili per ogni esigenza di approfondimento.

I nostri più cordiali saluti

Il Segretario

Michelangelo Lafronza