Circolare 23: MASE/MEF: Indirizzi sviluppo MPPA, firmato decreto
Gentili soci,
vi segnaliamo che è stato firmato dal MASE e dal MEF il decreto che fornisce al GME gli indirizzi per lo sviluppo della piattaforma di mercato organizzato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili e che definisce i criteri e le condizioni in base ai quali il GSE assume il ruolo di garante di ultima istanza dei contratti di compravendita di lungo termine di energia da fonti rinnovabili negoziati sulla piattaforma.
Il decreto, attuativo del D.lgs RED II, prevede:
- Indirizzi sviluppo MPPA – il GME definisce il modello di funzionamento del MPPA, previa consultazione, da organizzarsi e gestirsi nell’ambito del Mercato elettrico, integrato funzionalmente con il mercato Mte. Inoltre, al fine di minimizzare il rischio di strategie speculative, si prevede che non sia consentita sul MPPA la vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili già oggetto di contratti negoziati. Sono inoltre fornite una serie di indicazioni volte a contenere il rischio di inadempimento delle controparti di un contratto PPA e gli oneri a carico del GSE connessi al suo ruolo di operatore di ultima istanza.
- Intervento di ultima istanza GSE –
- In caso di inadempimento della controparte acquirente di un contratto PPA, il GSE assume la relativa posizione riconoscendo alla controparte non inadempiente il prezzo di riserva di acquisto definito dalle regole operative.
- In caso di inadempimento della parte venditrice, il Gse assume la relativa posizione, ricevendo dagli acquirenti il prezzo di riserva in vendita, nonché la disponibilità dell’energia elettrica prodotta dall’impianto Fer asservito al contratto Ppa, subentrando alla controparte venditrice nel relativo contratto di dispacciamento.
- Contratti negoziabili – I contratti da negoziare sul MPPA hanno caratteristiche standardizzate analoghe o comunque compatibili con quelle dei contratti negoziati sul Mte, aventi durata temporale non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni.
- Garanzia di origine – Nell’ambito delle regole applicative il GSE individua apposite modalità con le quali le Garanzie di Origine emesse in corrispondenza della medesima fonte energetica dell’energia elettrica prodotta in esecuzione dei contratti negoziati possono essere cedute dal produttore, organizzati e gestiti dal Gme, nonché specifiche modalità con le quali gli acquirenti dei medesimi contratti possono accedere all’acquisizione delle GO.
In attuazione delle disposizioni del provvedimento, si prevede che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il GSE, previa consultazione, trasmetta al MASE una proposta, definita d’intesa con il GME, di regole operative che disciplinano:
- Le modalità per la definizione e la verifica dei requisiti in capo ai soggetti interessati ad acquistare e vendere contratti PPA, nonché i limiti alle quantità negoziabili;
- Le modalità di definizione e di aggiornamento periodico dei prezzi di riserva che il GSE nel ruolo di operatore di ultima istanza applica ai fini della determinazione dei prezzi ai quali è previsto il subentro del GSE nel contratto PPA in caso di inadempimento di una delle controparti;
- Le modalità mediante le quali il GSE subentra nel contratto di dispacciamento della controparte venditrice nel caso di inadempimento della stessa;
- Gli schemi contrattuali per la disciplina del rapporto tra il GSE in qualità di operatore di ultima istanza e la controparte interessata;
- Le modalità attraverso le quali sono svolte le verifiche.
Il Segretario
Michelangelo Lafronza
Allegato
- DM MASE MEF Indirizzi sviluppo MPPA