Fisco – IRES Premiale – Pubblicato decreto attuativo
Pubblicato nella GURI n. 190 del 18 agosto 2025 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 agosto 2025 "Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti"
Questo il link al testo del DM, attuativo della Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi da 436 a 444) che aveva previsto la possibilità di una riduzione di 4 punti percentuali (dal 24 al 20%) dell’aliquota IRES, spettante al ricorrere di determinate condizioni riguardanti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti “rilevanti”, la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali.
Nel dettaglio:
Soggetti ammessi
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- Società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, alle società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- Per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, la riduzione dell’aliquota IRES spetta in relazione al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale svolta.
Esclusioni – Sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES, le società e gli enti che:
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- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;
- determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;
- nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata;
- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
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Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile – La riduzione spetta al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
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- una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
- un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti “rilevanti”.
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Definizione di investimenti rilevanti
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- Investimenti nei beni materiali e immateriali ricompresi negli allegati di Transizione 4.0 e 5.0 (Allegati A e B della Legge 232/2016);
- Gli investimenti di Transizione 5.0 relativi:
- ai software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding) e i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme.
- All’ autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare.
Gli investimenti dovranno essere interconnessi al sistema aziendale e realizzati a decorrete dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Ammontare minimo degli investimenti – è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:
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- 30% dell’utile accantonato;
- 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
- 20.000 euro.
Condizione di accesso relativa alla base occupazionale – La riduzione spetta a condizione che:
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- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale, in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, a meno di casse per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
Casistiche specifiche e norme di coordinamento – Nella seconda parte del decreto sono specificate tutte le casistiche della disciplina fiscale per le varie tipologie di opzione – in caso di “consolidato” (articolo 8), di opzione per la trasparenza fiscale (articolo 9) e in caso di operazioni di riorganizzazione aziendale (articolo 11) – oltre che alcune norme di coordinamento con la disciplina dei regimi fiscali privilegiati e delle imprese controllate estere previste dal TUIR, con lo scopo di evitare effetti distorsivi nell’applicazione dei predetti regimi, derivanti dalla fruizione per i soggetti interessati dell’aliquota IRES ridotta, in ragione della temporaneità della misura agevolativa.
Cumulo – La minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.