Nuove regole antincendio per impianti fotovoltaici

30 Settembre 2025

Con la nota n. 14030 del 1° settembre 2025 la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha diffuso nuove linee guida sull'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette alle procedure di prevenzione incendi previste dal D.P.R. 151/2011. Per i progetti in corso valgono le vecchie regole.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha chiarito l’applicazione delle nuove disposizioni per i sistemi fotovoltaici installati in attività soggette a prevenzione incendi. Il documento definisce quando si applicano le regole aggiornate e in quali casi è consentito completare gli interventi con la normativa precedente. Le linee guida aggiornate orientano le scelte progettuali e gestionali verso criteri più stringenti di sicurezza antincendio, accessibilità e affidabilità tecnica.

Le Linee guida possono essere applicate alla progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1500 V, ubicati in attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, o a servizio delle stesse, individuate in Allegato I al D.P.R. 151/2011, incorporati con diversi gradi di integrazione nelle chiusure d’ambito di edifici civili, industriali, commerciali, rurali, ivi incluse pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti. Il documento dei VVF si applica altresì agli impianti fotovoltaici ubicati su pensiline indipendenti a copertura degli stalli auto, poste a copertura di parcheggi all’aperto su area esterna in prossimità di edifici – quali strutture accessorie – ed “interferenti” con le attività soggette, anche in assenza di continuità strutturale con le relative opere da costruzione.

Sono esclusi dal campo di applicazione delle Linee guida:

  • impianti fotovoltaici a terra, per i quali i pannelli generatori non sono installati su edifici né su pergole, tettoie, pensiline
  • impianti fotovoltaici del tipo plug & play
  • impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 800 W
  • impianti agri-voltaici, qualora posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette, misurata nel punto di minima distanza, e qualora gli stessi edifici non rientrino fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151
  • impianti a concentrazione solare, nei quali i pannelli fotovoltaici sono installati su strutture di sostegno ad inseguimento solare

Particolare attenzione è rivolta agli impianti integrati nelle coperture e nelle facciate, dove la presenza di materiali combustibili può aumentare il rischio di incendio.

Le linee guida aggiornano la precedente guida tecnica risalente al 2012 e si applicano agli impianti fotovoltaici ubicati all’interno di attività ovvero a servizio delle stesse, soggette alle procedure antincendio previste dal dpr 151/2011.

Per i progetti già in corso al 1° settembre si può operare con le vecchie regole, le nuove norme entrano infatti in vigore per tutte le installazioni fotovoltaiche che non avevano ancora avviato iter concreti alla data del 1° settembre 2025. Si possono considerare “procedure già avviate” alla data del 1° settembre 2025 le situazioni in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

a) siano già state attivate le pertinenti procedure di cui al DPR 151/11
b) presentazione di comunicazioni, SCIA edilizia, CILA o altre istanze ad uffici competenti
c) sottoscrizione di contratti vincolanti per la fornitura e/o installazione dell’impianto
d) completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive
e) avvio dei lavori di installazione
f) ottenimento e accettazione formale di preventivi vincolanti da fornitori qualificati
g) disponibilità di documentazione probatoria recante data certa
h) altre fattispecie giuridicamente equivalenti a quelle sin qui elencate

In definitiva, chi ha già intrapreso passi concreti verso l’installazione di un impianto fotovoltaico in attività soggette a prevenzione incendi può contare sulla continuità normativa, evitando cambi di regime in corso d’opera.

Per tutti gli altri operatori valgono invece le regole aggiornate, più aderenti agli standard di sicurezza attuali.

Le linee guida non limitano le possibili soluzioni progettuali: restano ammesse alternative tecniche, purché il progettista dimostri che gli obiettivi di sicurezza siano comunque soddisfatti. Le linee guida individuano accorgimenti tecnici finalizzati a limitare le possibilità di innesco e di propagazione delle fiamme e contengono specifiche per la posa degli impianti. Un aspetto rilevante è rappresentato dalla valutazione preventiva del rischio incendio, che deve essere svolta già in fase progettuale.

l testo elenca infine le attività di manutenzione periodica per mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione e ridurre i rischi legati a guasti o usura dei componenti:

  • controlli programmati su cavi, inverter, quadri e moduli, con verifica dello stato di isolamento e del corretto serraggio delle connessioni
  • pulizia e monitoraggio delle superfici dei pannelli per evitare accumuli di polvere o residui che possano generare surriscaldamenti
  • verifica periodica del funzionamento dei dispositivi di sezionamento e arresto rapido;
  • redazione e aggiornamento di registri di manutenzione, utili anche per eventuali controlli da parte delle autorità competenti
  • formazione adeguata del personale addetto, affinché gli interventi vengano eseguiti secondo procedure sicure e certificate

Le indicazioni del documento possono costituire un utile riferimento anche per la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione di impianti fotovoltaici ubicati in attività non soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.