Nuove Regole CEI 0-16: Adeguamenti Obbligatori e Semplificazioni per gli Impianti da 100 kW in su
Obblighi estesi agli impianti esistenti, nuove funzioni per il CCI e semplificazioni per le potenze intermedie
La deliberazione 385/2025/R/eel ha confermato le modifiche dell’Allegato A.72 al Codice di rete e ha stabilito che le nuove prescrizioni non si applichino solo agli impianti eolici e fotovoltaici di potenza pari o superiore a 100 kW entrati in esercizio dopo il provvedimento, ma anche a tutti gli impianti già esistenti. L’adeguamento è ritenuto essenziale da Terna per garantire la sicurezza e la stabilità del sistema elettrico nazionale e per rendere pienamente utilizzabile la procedura RIGEDI in caso di emergenza.
Per accelerare il processo, CEI ha ricevuto mandato di aggiornare la Norma CEI 0-16 e le altre norme correlate entro il 31 ottobre 2025. In risposta, CEI ha approvato il 24 ottobre 2025 una variante che contiene tre modifiche principali:
- l’estensione del ruolo del Controllore Centrale di Impianto (CCI) agli impianti eolici e fotovoltaici sopra i 100 kW;
- l’obbligatorietà della funzione PF2 (limitazione della potenza attiva);
- l’aggiornamento della documentazione del Regolamento di Esercizio per includere la nuova funzione.
Le modifiche toccano anche gli impianti più datati, in particolare quelli entrati in servizio prima del 2013: per essi è ora esplicitato che la limitazione della potenza deve avvenire “compatibilmente con le caratteristiche delle Unità di Generazione”. Questo chiarimento consente di considerare conformi anche soluzioni come lo spegnimento graduale degli inverter o l’orientamento delle pale fino all’azzeramento della produzione, evitando la sostituzione di componenti non predisposti al comando esterno.
Per gli impianti con potenza compresa tra 100 kW e 500 kW, la norma introduce invece una serie di semplificazioni: un margine di errore massimo del 5% sull’intera catena di misura; l’esenzione dalla misura separata dell’energia prodotta e immessa se i consumi sono limitati ai soli servizi ausiliari; e la conferma dell’utilizzo dei TA e TV di protezione per le misure necessarie al corretto funzionamento del CCI.