Sicurezza antincendio nei bar e locali di spettacolo
Chiarimenti ministeriali dopo la tragedia di Crans-Montana
Dopo la tragedia avvenuta a Crans-Montana, il Ministero dell’Interno, tramite i Vigili del Fuoco, ha diffuso una circolare per chiarire come distinguere correttamente, ai fini della prevenzione incendi, i bar e i ristoranti dai locali di pubblico spettacolo come discoteche e sale da ballo. L’obiettivo è rendere uniforme l’applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale, superando interpretazioni diverse che negli anni hanno creato incertezze.
La circolare ribadisce che bar e ristoranti, in quanto tali, non sono automaticamente soggetti agli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011, perché non compaiono tra le attività elencate nel decreto. Tuttavia, questi locali devono comunque rispettare specifiche prescrizioni antincendio se ospitano attività o impianti particolari, come ad esempio impianti di produzione di calore di elevata potenza, oppure se sono inseriti all’interno di attività già disciplinate da regole tecniche dedicate.
Il confine con il pubblico spettacolo viene individuato nel momento in cui l’intrattenimento diventa l’attività prevalente. Quando un locale è caratterizzato da un elevato affollamento, da una permanenza prolungata del pubblico e da spettacoli o trattenimenti che superano il ruolo accessorio, scattano le regole previste per i locali di pubblico spettacolo, comprese le verifiche di agibilità e l’applicazione di norme antincendio più rigorose.
Per quanto riguarda musica dal vivo e karaoke, la normativa chiarisce che queste attività possono rientrare nei normali bar e ristoranti se restano accessorie alla somministrazione, non prevedono ballo o spettacoli organizzati in sale dedicate e se la capienza non supera le cento persone. In questi casi l’attività non cambia natura, ma ogni modifica significativa dell’assetto del locale, della gestione del pubblico o dell’affollamento impone una nuova valutazione complessiva del rischio.
In assenza di una regola tecnica specifica per bar e ristoranti, le misure di prevenzione e protezione antincendio devono essere definite attraverso la valutazione del rischio incendio, che il datore di lavoro è tenuto a redigere secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021. Questa valutazione può fare riferimento al Codice di prevenzione incendi oppure, nei casi di basso rischio, al cosiddetto Minicodice. Diversa è la situazione dei locali di pubblico spettacolo, per i quali si applicano regole tecniche dedicate e l’assoggettamento formale al D.P.R. 151/2011.
Un aspetto centrale riguarda la gestione dell’emergenza. Il piano antincendio deve tenere conto di tutte le persone presenti nel locale, non solo dei lavoratori, e diventa obbligatorio nei luoghi aperti al pubblico con oltre cinquanta persone presenti contemporaneamente, oltre che nei casi previsti dalla normativa generale. Particolare attenzione deve essere riservata alle persone con esigenze speciali.
Nel contesto successivo alla tragedia di Crans-Montana, il dibattito italiano ha evidenziato che le norme di prevenzione incendi esistono e sono articolate, ma la vera criticità riguarda la loro applicazione concreta. Controlli costanti, corretta gestione del rischio e attenzione alle reali modalità di utilizzo dei locali sono gli elementi decisivi per evitare che determinate situazioni si trasformino, nei fatti, in contesti ad alto rischio tipici del pubblico spettacolo.