Nuovi requisiti energetici per gli edifici: cosa cambia dal 3 giugno
Il DM 28 ottobre 2025 aggiorna le regole su isolamento, impianti, automazione degli edifici e ricarica elettrica, sostituendo il quadro del 2015.
Un nuovo quadro per l’efficienza energetica
Il 3 giugno è entrato in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi per la prestazione energetica degli edifici. Il provvedimento aggiorna il DM 26 giugno 2015 e diventa il riferimento per progettare e verificare nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e interventi di riqualificazione energetica. Le novità riguardano soprattutto involucro edilizio, impianti, automazione, ponti termici, ricarica dei veicoli elettrici e deroghe applicative.
A quali interventi si applica
Il decreto si applica a nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche. Gli ampliamenti sono trattati come nuove costruzioni quando superano il 15% del volume climatizzato esistente o i 500 m³. Le ristrutturazioni importanti restano divise in primo e secondo livello, in base alla parte di involucro interessata dai lavori.
Edificio come sistema integrato
Il nuovo approccio valuta l’edificio come un insieme coordinato di involucro, impianti e tecnologie di controllo. Accanto ai requisiti su isolamento, ponti termici e dispersioni, assumono maggiore importanza gli impianti e la loro capacità di adattarsi ai consumi reali. In pratica, non basta più avere un edificio ben isolato: serve anche una gestione intelligente dell’energia.
BACS e domotica: impianti e automazione degli edifici
Il decreto rafforza il ruolo degli impianti elettrici nella prestazione energetica dell’edificio. Le nuove dotazioni tecnologiche devono essere pensate per dialogare con impianti termici, sistemi di regolazione, dispositivi autoregolanti e infrastrutture di ricarica. In caso di sostituzione del generatore di calore, sono richiesti dispositivi capaci di regolare la temperatura nei singoli ambienti o in zone distinte dell’edificio, sempre se tecnicamente ed economicamente conveniente.
Per gli edifici non residenziali con impianti termici superiori a 290 kW, il decreto introduce l’obbligo di installare sistemi BACS di classe B o superiore secondo la UNI EN ISO 52120-1, cioè sistemi di automazione e controllo: regolano e monitorano riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione e altri impianti, migliorando comfort e consumi. L’obbligo vale solo se l’intervento è tecnicamente possibile e se l’investimento si ripaga in meno di 6 anni. Se il sistema non viene installato, il progettista deve spiegarne il motivo nella relazione tecnica. Regole simili valgono anche per i dispositivi autoregolanti, che permettono di controllare la temperatura nei singoli ambienti o zone dell’edificio.
Ricarica elettrica: più predisposizioni e più punti di ricarica
Il decreto introduce nuovi obblighi per la ricarica dei veicoli elettrici. Negli edifici residenziali nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante con più di 10 posti auto, diventa obbligatoria la predisposizione delle canalizzazioni per tutti i posti auto. Negli edifici non residenziali, oltre alla predisposizione, può essere richiesta anche l’installazione effettiva di punti di ricarica, in base al numero di posti auto e al tipo di intervento. Anche gli edifici non residenziali esistenti con più di 20 posti auto sono coinvolti, con obblighi progressivi fino al 2030.
Deroghe confermate
Restano escluse alcune opere leggere, come tinteggiature, finiture senza effetti termici e piccoli rifacimenti di intonaco sotto il 10% della superficie disperdente. Sono escluse anche le manutenzioni sugli impianti che non comportano sostituzioni. Restano inoltre alcune deroghe per l’isolamento interno, gli impianti radianti e le altezze minime dei locali.
Norme Antincendio e di Sicurezza
Il decreto richiama anche il rispetto delle norme antincendio e, in alcuni casi, la valutazione di sicurezza prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni. La prestazione energetica viene quindi letta in modo più integrato, collegando isolamento, impianti, sicurezza e mobilità elettrica.
Le novità per i professionisti
Il nuovo decreto non è solo un aggiornamento formale. Dal 3 giugno progettisti, imprese, certificatori e pubbliche amministrazioni dovranno adeguare calcoli, verifiche, relazione tecnica e software.
Il nuovo quadro richiede un approccio più completo, nel quale edificio, impianti, automazione e infrastrutture per la mobilità elettrica vengono valutati insieme.
Relazione tecnica e nuovi adempimenti
Le novità dovranno essere riportate nella relazione tecnica ex Legge 10. Il progettista dovrà documentare le verifiche su involucro, ponti termici, impianti, BACS, dispositivi di regolazione e infrastrutture per la ricarica elettrica. Il passaggio dal DM 2015 al DM 2025 richiede di conseguenza l’aggiornamento di progetti, software, procedure e verifiche tecniche.
Una svolta verso edifici più smart
Il nuovo Decreto Requisiti Minimi spinge verso edifici più efficienti, connessi e intelligenti. La prestazione energetica non dipende più solo da muri, finestre e isolamento, ma anche da impianti elettrici evoluti, automazione BACS, domotica, controllo dei consumi e ricarica elettrica.