Aggiornata a febbraio 2021 la Guida dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%
Il Superbonus spetta anche per l'eliminazione di barriere architettoniche e per la coibentazione del tetto.
Aggiornata a febbraio 2021 la Guida “Superbonus 110%. Detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere architettoniche”.
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (in determinati casi al 31.12.2022 o al 30.06.2023) e introdotto modiche alla disciplina che regola l’agevolazione. Il Superbonus spetta, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 e a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti (isolamento termico delle superfici opache, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti), anche per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione delle persone portatrici di handicap e di età superiore a sessantacinque anni (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/198). Tali interventi hanno per oggetto ascensori, montacarichi, e strumenti di robotica. Anche per tali interventi è possibile optare per la cessione o lo sconto.
Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Le disposizioni consentono di fruire di una detrazione del 110%, e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85%, per interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013
- riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene su parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.
Si ricorda la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche quelli:
- di recupero del patrimonio edilizio
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate)
- per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire:
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro nonché dai CAF)
- asseverazione tecnica degli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico
Per gli interventi di efficienza energetica, ENEA effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni.