Al via la fase 2: ripartono i cantieri
Con l’entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020 (pubblicato nella G.U. n. 18 del 27 aprile 2020) prevista per il 4 maggio si apre ufficialmente la cd. “Fase 2” che vedrà la riapertura di molte attività tra cui, per quel che qui interessa, i cantieri rimasti sospesi per tutta la prima fase dell’emergenza sanitaria.
Al fine di consentire una più agevole ripresa delle attività lavorative sono previste nuove regole anche con riguardo alla mobilità.
Nel territorio regionale i lavoratori potranno circolare senza necessità di alcuna autocertificazione (sarà infatti sufficiente esibire il tesserino dell’azienda in caso di controlli). Per gli spostamenti tra regioni, consentiti per ragioni di lavoro o di urgenza, continuerà ad essere necessaria l’autocertificazione.
La scelta di rendere più agevoli gli spostamenti dei lavoratori è dovuta anche all’esperienza maturata nella “Fase 1” nel corso della quale si sono verificate frequenti incomprensioni (foriere di ritardi e sanzioni) nel caso di controlli su lavoratori occupati nei settori, cd. essenziali, per i quali non era prevista alcuna sospensione dell’attività.
Con riguardo alle attività di cantiere la ripresa dovrà avvenire nel rispetto di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza nello svolgimento delle prestazioni e, anche con riferimento alle attività di cantiere, restano validi i principi precauzionali già previsti nella “Fase 1:
– Sarà necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i lavoratori, qualora ciò non sia possibile per la particolarità della prestazione i lavoratori dovranno essere dotati di adeguati DPI;
– In ogni caso, a prescindere dalla distanza interpersonale, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi;
– Il lavoro agile (per tutte le figure la cui presenza in cantiere non è necessaria) dovrà continuare ad essere favorito.
Oltre alle prescrizioni di cui sopra ogni impresa dovrà dotarsi di specifici protocolli di sicurezza. Il Dpcm proprio per questo contiene (agli allegati 6,7 e 8) le linee guida per l’adozione dei diversi protocolli di sicurezza a seconda del settore di attività.
L’adozione di tali protocolli è oltremodo necessaria in considerazione del fatto che sarà consentita la ripresa delle attività “solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione” e che nel caso in cui le misure adottate dall’impresa non siano considerate sufficienti è prevista la sospensione delle attività “fino al ripristino delle condizioni di sicurezza“