ARERA: novità sulle Comunità Energetiche e gli Autoconsumatori Collettivi di Energia rinnovabile
L'Autorità disciplina le modalità e la regolazione economica per l’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici e condomini o nell’ambito di comunità di energia rinnovabile.
ARERA – l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con delibera 318/2020/R/eel, disciplina le modalità e la regolazione economica per l’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici e condomini o nell’ambito di comunità di energia rinnovabile. Il provvedimento attua l’articolo 42bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, secondo le disposizioni della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili.
La delibera 318/2020/R/eel conferma un modello regolatorio virtuale che consente di mettere in luce i benefici economici derivanti dal consumo di energia elettrica localmente prodotta.
Il modello regolatorio virtuale prevede che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), erogando il “servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo”, restituisca alcuni importi unitari forfettari con riferimento alla quantità di energia elettrica condivisa dal “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente” o dalla “comunità di energia rinnovabile”, al fine di valorizzazione l’energia elettrica condivisa tenendo conto di una stima della riduzione dei costi imputabile all’autoconsumo.
La delibera 318/2020/R/eel pone le basi per l’erogazione di incentivi per il servizio di energia condivisa che verranno definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).
La delibera stabilisce le seguenti definizioni:
- L’autoconsumatore di energia rinnovabile è un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile.
- La comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. I suoi azionisti sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale. Obiettivo principale della comunità è fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. La comunità di energia rinnovabile detiene gli impianti di produzione, ma non è necessariamente proprietaria degli impianti.
- Il produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di produzione. E’ l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione.
- Il referente è, nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, il legale rappresentante dell’edificio o condominio ovvero un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta si rileva nella configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai fini del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa. In caso di una comunità di energia rinnovabile, è la comunità stessa.
La delibera stabilisce i seguenti requisiti per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa:
- Nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: 1) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte del gruppo sono clienti finali e/o produttori per i quali le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscono l’attività commerciale o professionale principale; 2) gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio; 3) gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione. Tale referente può essere un produttore non facente parte della medesima configurazione; 4) ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa, possono assumere rilievo anche i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio; 5) ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere ubicato nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce.
- Nel caso di comunità di energia rinnovabile: 1) la comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico, quale a titolo d’esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro; 2) i membri ovvero azionisti della configurazione sono titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione; 3) i membri ovvero azionisti della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente, coincidente con la comunità di energia rinnovabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa; 4) ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere connesso su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina secondaria a cui la configurazione si riferisce.
La delibera stabilisce inoltre le modalità procedurali:
- Il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa è erogato dal GSE per il tramite dei referenti delle configurazioni. Il contratto, siglato tra referente e GSE, ha durata pari al periodo di incentivazione definito dal Ministro dello Sviluppo Economico (in attuazione dell’articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19). Esso è alternativo allo scambio sul posto e agli strumenti di incentivazione di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019. Al termine del periodo di incentivazione, il contratto può essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti alla valorizzazione dell’energia elettrica condivisa.
- Nell’ambito del contratto, il GSE eroga il contributo per la valorizzazione del servizio di energia condivisa (CAC) espresso in € e l’incentivo che verrà definito dal MiSE. Il contributo CAC è differenziato tra “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente” e “comunità di energia rinnovabile” ed è riferito alla quantità di energia elettrica condivisa oraria e mensile (EAC). In particolare, nel caso dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e a differenza delle comunità di energia rinnovabile, il contributo CAC tiene conto anche delle perdite di rete evitate sull’ultimo tratto di rete.
- I corrispettivi unitari oggetto di restituzione per la valorizzazione dell’energia condivisa sono i medesimi già consultati che tengono conto della parte variabile delle tariffe di trasmissione e di distribuzione (in relazione, per quanto riguarda la distribuzione, alla tariffa BTAU) e delle perdite evitate non già riconosciute dalla regolazione “base”. Non vengono restituiti i corrispettivi di dispacciamento, ritenendo che l’autoconsumo collettivo non comporti una riduzione dei relativi costi.
- Tra gli obblighi informativi dei gestori di rete verso il GSE vengono definite le modalità di messa a disposizione dei dati di misura dell’energia elettrica, relativi a punti di connessione trattati orari e non trattari orari.