Causa C‑409/13 – limiti del potere della Commissione al ritiro delle proposte legislative
La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 14 aprile 2015, ha stabilito che la Commissione europea può esercitare il diritto di ritiro di una proposta legislativa solo se rispetta determinate condizioni
La sentenza potrebbe influenzare il controverso ritiro del pacchetto sull’economia circolare nel caso di accertamento del mancato rispetto delle condizioni necessarie per il ritiro da parte della Commissione.
La causa riguarda un ricorso presentato dal Consiglio dell’Unione europea contro la Commissione europea per l’annullamento della decisione della Commissione europea di ritirare la proposta presentata in precedenza dalla stessa, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di disposizioni generali relative all’assistenza macrofinanziaria ai Paesi terzi.
La sentenza entra, quindi, nel merito della valutazione del potere attribuito dal diritto comunitario alla Commissione di ritirare le proposte legislative presentate dalla stessa.
Va segnalato che, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, la Commissione ha il diritto di presentare o meno una proposta legislativa e, eventualmente, di determinarne l’oggetto, la finalità e il contenuto della stessa.
Ma, la Commissione ha anche, fintantoché il Consiglio non ha deliberato, il potere di modificare la propria proposta ovvero, se necessario, di ritirarla. L’esistenza stessa di tale potere di ritiro non è, peraltro, contestata nella fattispecie, ma ad essere in discussione sono solo la portata e i limiti di tale potere.
Per poter esercitare legittimamente il diritto di ritiro, la Commissione deve rispettare una serie di principi contenuti nei Trattati: i principi di attribuzione delle competenze e dell’equilibrio istituzionale, il principio di leale cooperazione e il principio di democrazia e, quando richiesto dai Trattai ha l’obbligo di motivare adeguatamente il ritiro della proposta legislativa.
Nel caso di specie, la Commissione ha ritirato la proposta di regolamento quadro solo nel momento in cui è sembrato chiaro che il Consiglio e il Parlamento intendevano emendare la proposta in oggetto in senso contrario agli obiettivi perseguiti da quest’ultima.
Pertanto, la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso che chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione europea di ritirare la proposta legislativa in esame, non avendo ravvisato nel caso di specie, valide motivazione per supportare la posizione del Consiglio dell’Unione europea.