CBAM: pubblicato regolamento di funzionamento del Registro
In Gazzetta Ufficiale europea il Regolamento di esecuzione 2024/3210/UE
Nella Gazzetta europea del 30 dicembre 2024 è stato pubblicato il provvedimento attuativo previsto all’art.14 del Reg 2023/956/UE che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere – cosiddetto Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
Nello specifico il nuovo provvedimento definisce le funzioni del Registro CBAM, il quale rappresenta una banca dati elettronica di proprietà della Commissione europea, contenente i dati dei conti CBAM, delle dichiarazioni CBAM, delle domande per ottenere la qualifica di dichiaranti, della registrazione dei gestori e delle relazioni redatte dai verificatori accreditati. Il registro CBAM rende possibile la comunicazione, la notifica, la registrazione, i controlli e gli scambi di informazioni tra la Commissione europea, le Autorità competenti nazionali, le Autorità doganali e i dichiaranti CBAM autorizzati, i richiedenti, le persone cui è stata revocata la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati e i gestori.
La struttura del Registro CBAM si articolerà invece nelle seguenti sezioni:
- il portale destinato ai dichiaranti (CBAM DP);
- il portale destinato alle autorità nazionali competenti (CBAM CAP);
- il portale destinato alla Commissione europea (CBAM COM);
- il portale destinato ai gestori (CBAM Operator).
Per garantire la massima funzionalità e fruibilità il Registro CBAM dovrà altresì permettere la cooperazione digitale attraverso l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane ed essere interoperabile con i seguenti sistemi doganali:
- il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) ;
- il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);
- il sistema Surveillance, sviluppato attraverso il sistema Surveillance 3 (SURV3);
- la tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC);
- il sistema doganale di gestione dei rischi di cui all’art. 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e all’art. 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070.