ambiente energia

Certificati Bianchi: possibilità di ottenere i TEE con interventi già realizzati

È ancora possibile sfruttare gli incentivi dei CB per progetti standard e analitici ai sensi del DM 28 dicembre 2012 presentando domanda entro il 2 ottobre 2017

Con il D.M. 11 gennaio 2017, in vigore dal 4 aprile 2017, vengono modificate le modalità di accesso al meccanismo di incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
Tra le novità introdotte dal nuovo testo di legge si ha l’eliminazione delle tipologie di progetti standard e analitici, per i quali il calcolo dell’incentivo si basava sull’utilizzo di specifiche schede tecniche, e la loro sostituzione con i nuovi progetti standardizzati e progetti a consuntivo.
Il nuovo Decreto prevede un periodo di transizione per permettere alle aziende di poter accedere al meccanismo incentivante dei Certificati Bianchi applicando le disposizioni del precedente DM 28 dicembre 2012 e di usufruire, quindi, delle citate schede tecniche. Per accedere all’incentivo attraverso progetti standard e analitici è necessario presentare le richieste di acceso al meccanismo entro e non oltre il 2 ottobre 2017, come dalle disposizioni nell’Art.16 comma 1 del DM 11 gennaio 2017, secondo i chiarimenti operativi per le disposizioni transitorie pubblicati sul sito del GSE.

PROGETTI STANDARD:

È possibile richiedere l’incentivo per piccoli interventi relativi a schede standard presentate entro il 2 ottobre 2017, purché aggregati ad un unico progetto standard che entro il 4 aprile 2017 abbia raggiunto complessivamente la soglia minima di risparmio di 20 tep prevista dalle Linee Guida EEN 9/11.
Sono inclusi gli interventi realizzati non più di 18 mesi prima della data di invio della richiesta di accesso al meccanismo, ovvero al massimo 12 mesi tra la data di prima attivazione e la data di avvio del progetto più ulteriori 6 mesi al massimo da quest’ultima per presentare la RVC-S.
Ad esempio nel caso in cui la data di invio richiesta sia il termine ultimo del 2 ottobre 2017, sono incentivabili interventi realizzati a partire dal 5 aprile 2016.

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PROGETTI ANALITICI:

È possibile, inoltre, presentare progetti analitici che in data 4 aprile 2017 abbiano raggiunto la soglia minima di risparmio di 40 tep. Anche in questo caso più interventi di piccole dimensioni possono essere aggregati in un unico progetto, purché sia comprovato che siano realizzati entro il 4 aprile 2017 e che entro tale data abbiano generato risparmi misurati. Per tali progetti è necessario infatti aver installato anche idonea strumentazione di misura.
Sono aggregabili interventi analitici realizzati non più di 30 mesi prima della data di presentazione della domanda, il cui termine ultimo di invio è il 2 ottobre 2017. In particolare, ai fini dell’accesso al meccanismo dei CB, è possibile considerare progetti per cui intercorrono rispettivamente al massimo: 12 mesi tra la data di realizzazione e attivazione del primo intervento e la data di inizio del periodo di monitoraggio, 12 mesi tra quest’ultima e la data di fine periodo di monitoraggio, con il raggiungimento della soglia minima di 40 tep, e infine 6 mesi tra questa e la data di presentazione della domanda di accesso.

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L’elenco completo degli interventi incentivabili ai sensi del DM 28 dicembre 2012 è disponibile nel documento “Schede tecniche” nella sezione Normativa sul sito del GSE.