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Certificati Bianchi: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 11 Gennaio 2017

In vigore il nuovo decreto ministeriale sul meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 11 Gennaio 2017 Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica” del Ministero dello Sviluppo Economico. Il nuovo decreto sul meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi) è entrato in vigore il 4 aprile e si applica, ad eccezione dell’art. 4 e dell’art. 12, a tutti i progetti presentati a decorrere da tale data. Lo schema dei Certificati Bianchi, che è il principale meccanismo di supporto all’efficienza energetica in Italia, nel 2016 è tornato a crescere, con un incremento del 10% di TEE riconosciuti dal GSE rispetto al 2015. Del totale dei titoli riconosciuti, il 56% si riferisce a progetti di efficienza energetica nel comparto industriale (oltre 3 milioni di titoli). Il comparto civile si attesta invece al secondo posto con il 40%; segue da ultimo il settore dell’illuminazione con il 4% dei TEE totali.

La principale novità rispetto alla precedente normativa è l’eliminazione del coefficiente di durabilità tau, che aveva l’effetto di anticipare durante la vita utile il risparmio generabile dall’intervento nell’arco della sua vita tecnica. Si ritorna quindi all’equivalenza tra TEP e TEE, con vita utile variabile in funzione del tipo di progetto con valori tra 3 e 10 anni. Per una parziale mitigazione della scomparsa del tau viene introdotto un coefficiente k, tramite cui il Soggetto Proponente può infatti richiedere che il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per k=1,2 per la prima metà della vita utile e per k=0,8 per la restante metà.

Vengono, inoltre, introdotte nel testo del decreto le definizioni di baseline e addizionalità, ed è prevista la pubblicazione entro il 3 giugno 2017 di una guida operativa redatta dal GSE, con il supporto di ENEA e RSE, che fornirà indicazioni sui progetti ammissibili, le loro caratteristiche, il potenziale di risparmio e la definizione della baseline dei consumi. Lo scopo è semplificare la presentazione dei progetti e ridurre l’attuale alto numero di pratiche oggetto di rigetto e/o integrazione. Nel 2016, infatti, il tasso di approvazione delle RVC è risultato di circa il 90%, mentre è del 60% quello delle PPPM.

Il nuovo decreto prevede due nuovi tipi di progetto: quelli a consuntivo (PC) e quelli standardizzati (PS), che costituiscono una variante intermedia tra i precedenti standard e analitici. I progetti ammissibili sono riportati nella Tabella 1 dell’Allegato 2 e, inoltre, sono aggiornati i valori di taglia minima che i progetti devono generare nel corso dei primi 12 mesi di monitoraggio: 5 TEP di risparmio addizionale per i PS e 10 TEP per i PC. Aboliti, invece, i progetti analitici, ai quali è stato riconosciuto circa il 7% dei TEE totali nel 2016.

Riguardo l’impiego nei progetti delle fonti rinnovabili, potranno continuare ad accedere all’incentivo solo quelle “non elettriche” in grado di incrementare l’efficienza  energetica  e di generare risparmi  energetici  addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile. Ultima novità introdotta riguarda la cumulabilità del meccanismo con altri incentivi: gli unici limiti sono infatti quelli previsti dalla normativa europea, ed è quindi ammessa la cumulabilità con altri incentivi non statali destinati al medesimo progetto.

Al fine di supportare gli operatori, il GSE ha pubblicato il documentoSintesi nuovo decreto Certificati Bianchi con gli aggiornamenti più rilevanti introdotti dal nuovo Decreto. Riguardo la presentazione dei nuovi progetti il GSE informa che dal 15 maggio 2017 metterà a disposizione degli operatori una piattaforma informatica dedicata alla trasmissione delle istanze, e che per i nuovi PC la cui data di avvio realizzazione ricade entro tale data è necessario inviare una pec all’indirizzo info@pec.gse.it al fine di informare il GSE dell’intenzione di inoltrare l’istanza per l’accesso al nuovo meccanismo. Si dovrà in seguito caricare la documentazione richiesta entro e non oltre il 14 giugno 2017.

In attesa della pubblicazione della piattaforma informatica per la trasmissione delle istanze, il GSE ha pubblicato i chiarimenti operativi relativi all’applicazione delle “Procedure transitorie PPPM e RVC”, per la presentazione entro il 2 ottobre 2017 di PS, PA e PPPM ai sensi del DM 28 dicembre 2012, e le “Procedure transitorie PC”, per la presentazione dei PC ai sensi del nuovo decreto.