normativa e legislazione tecnica

Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sull’Iva ridotta per l’efficientamento dell’illuminazione

Iva al 10% per la società che porta a termine interventi di miglioramento di efficienza energetica degli impianti di illuminazione di un condominio e di singole unità immobiliari, indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzarli.

Con la risposta n.576 del 10 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole di applicazione dell’iva agevolata per l’efficientamento dell’illuminazione. L’iva per le società che portano a termine interventi di miglioramento di efficienza energetica degli impianti di illuminazione di condominio e singole unità immobiliari, indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzarli, è pari al 10%.

La norma di riferimento è l’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488/1999, secondo cui godono dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10% le prestazioni relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, come attualmente definiti dalle lettere a) e b) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001.

L’agevolazione, dopo una serie di proroghe, è stata resa permanente dal 1° gennaio 2012. Sul fronte della prassi, si richiama inoltre la circolare n. 15/2018, nella quale è precisato che “la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera” e che “qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione”. Qualora, invece, il valore del bene significativo superi tale limite, l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo trova applicazione l’aliquota ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate afferma pertanto che i seguenti interventi:

  1. fornitura e posa in opera di corpi illuminanti
  2. smontaggio e smaltimento dei corpi illuminanti da sostituire
  3. servizi logistici
  4. rilascio di dichiarazione di conformità ove previsto
  5. progettazione per ampliamento dell’impianto elettrico per l’illuminazione di sicurezza
  6. studio illuminotecnico relativo all’illuminazione generale e di emergenza

rientrano nell’ambito di applicabilità dell’aliquota agevolata, in quanto chiaramente riconducibili alle casistiche contemplate nell’articolo 7 della legge n. 488/1999, indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per il relativo svolgimento (contratto di appalto o fornitura di beni con posa in opera).