Circolare 29: DL Energia – Bozza 24.07
Gentili soci,
condividiamo in allegato la bozza del c.d. DL Energia, provvedimento che, in base a quanto dichiarato dal Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, potrebbe arrivare all’attenzione di uno degli ultimi Consigli dei Ministri prima della pausa estiva.
In testo è composto di 5 articoli che intervengono in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico, di mitigazione del rischio di volatilità dei prezzi dei mercati all’ingrosso del gas, nonché per gli investimenti nel settore del trasporto e dello stoccaggio di emissioni inquinanti. Tuttavia, si ricorda che, trattandosi ancora di una bozza, il testo è suscettibile di subire ulteriori modifiche.
A quanto apprendiamo il testo è stato inviato al dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio per le valutazioni necessarie.
Di seguito l’analisi delle disposizioni.
Articolo 1 (Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili)
Dispone che Terna pubblichi sul portale digitale la capacità massima addizionale da impianti FER e da accumuli, fatta eccezione per quelli off-shore, che può essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale, determinata da Terna stessa. Aggiorna inoltre trimestralmente la capacità massima addizionale sulla base dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio degli impianti di generazione e delle opere di rete, nonché delle richieste di connessione e dell’entrata in esercizio degli impianti.
- Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto il MASE, sentita l’ARERA, stabilisce i criteri e le modalità a cui Terna si attiene per lo svolgimento delle già menzionate attività, tenendo conto delle previsioni sulla capacità degli impianti di generazione effettuate dai gestori del sistema di distribuzione sulle reti di propria competenza.
- Inoltre, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ARERA aggiorna le condizioni tecniche ed economiche, nonché le modalità procedurali per le connessioni alla rete elettrica, prevedendo che:
- Il gestore della rete di trasmissione nazionale –
- sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;
- Allochi la capacità di rete disponibile e rilasci le relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non discriminatorie;
- Assegni definitivamente la capacità di rete disponibile ai soggetti risultati assegnatari e che siano in possesso del titolo abilitativo o dell’autorizzazione unica;
- Pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della massima capacità per porzione di rete, nonché un obiettivo generale di rafforzamento della competitività delle procedure;
- I gestori del sistema di distribuzione –
- Possano rilasciare soluzioni di connessione sulle reti di competenza che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile;
- Siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione sulle reti di bassa tensione anche in relazione a impianti che entrino in esercizio prima della realizzazione degli interventi eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione.
Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall’ARERA il gestore del sistema di trasmissione può rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete di trasmissione nazionale in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto di connessione.
A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall’ARERA perdono efficacia le soluzioni di connessione alla rete elettrica riferite a progetti di impianti FER o accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore, fermo restando il diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedure. Con i medesimi provvedimenti si stabiliscono le modalità di restituzione o rimodulazione dei corrispettivi di connessione già versati dai soggetti titolari delle soluzioni di connessione che perdono efficacia.
Restano efficaci le soluzioni di connessione alla rete elettrica in relazione ai quali, alla data di pubblicazione dei provvedimenti, sia stato adottato un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di VIA o un parere positivo di compatibilità ambientale, a condizione che i progetti siano sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione.
Nelle more del rilascio delle soluzioni di connessione la perdita di efficacia non costituisce causa di sospensione dei procedimenti autorizzatori o abilitativi già in corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti, né di archiviazione o rigetto di istanze che siano già state presentate.
In caso di rilascio del titolo abilitativo o del titolo autorizzatorio le relative soluzioni di connessione perdono efficacia e la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova richiesta di rilascio della soluzione di connessione.
Gli interventi di sviluppo e potenziamento della RTN relativi a impianti, fatta eccezione per quelli off-shore, sono autorizzati su istanza del gestore. Qualora gli interventi ricadano in aree idonee o zone di accelerazione, ai relativi provvedimenti di autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al 199/2021, ad eccezione che qualora gli interventi di sviluppo e potenziamento siano già validati e ricompresi in progetti le cui procedure abilitative o autorizzatorie risultino già avviate alla data di pubblicazione dei provvedimenti di ARERA. È comunque fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al gestore di presentare istanza di autorizzazione.
Sono realizzati su impulso del gestore del sistema di trasmissione nazionale gli interventi di potenziamento della rete consistenti:
- Nell’adeguamento o nell’ampliamento di stazioni elettriche esistenti situate in aree privi di vincoli;
- Nella realizzazione di stazioni elettriche che insistano su aree o siti industriali dismessi o su aree prive di vincoli;
- Nella realizzazione di raccordi alla RTN aventi una lunghezza complessiva non superiore a 3 km, se in aereo, o a 12 km, se in cavo interrato, insistenti su aree prime di vincoli;
- Nell’ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 60 m lineari e che non comportano una variazione dell’altezza utile dei sostegni > 30% dei medesimi
Articolo 2 (Misure volte a promuovere la concorrenza e l’integrazione dei mercati all’ingrosso del gas)
Definisce delle misure che ARERA può adottare, per promuovere la concorrenza del gas naturale all’ingrosso e l’integrazione nel mercato europeo, anche tramite la compensazione degli effetti sui prezzi nel mercato italiano. In particolare, può determinare corrispettivi unitari di capacità per i conferimenti nel punto di entrata di passo Gries che assumano valori negativi. Introduce, poi, un servizio di liquidità che è caratterizzato dalla sottoscrizione dei contratti tra l’impresa di maggior trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati con procedura competitive, sulla base di precisi criteri e modalità. Il servizio è caratterizzato anche dalla definizione da parte di ARERA di un fabbisogno di gas naturale degli obblighi di offerta sui mercati, nonché dalla facoltà per gli operatori selezionati di soddisfare una quota del gas ceduto in relazione agli obblighi di offerta sui mercanti, anche con il ricorso al gas stoccato. Alla copertura degli oneri, ARERA provvede mediante una rimodulazione dei corrispettivi applicati al servizio di trasporto del gas naturale. Infine, stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA presenta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero; ciò al fine di garantire la possibilità, per il Governo, di valutare la promozione di azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato connesse al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori del settore sono tenuti a sostenere per l’uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera.
Articolo 3 (Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati)
L’articolo prevede che l’autorizzazione per la realizzazione e l’ampliamento dei centri dati aziendali, in coubicazione e in co housing, nonché delle relative reti di connessione di utenza venga rilasciata nell’ambito di un procedimento unico dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, ovvero sino a 300kV dalla Regione e al di sopra dal MASE. Al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza, la funzione di autorità delegata non può essere delegata o attribuita a enti di livello sub provinciale. I proponenti dovranno allegare all’istanza di AU la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative, inclusi quelli per l’autorizzazione integrata ambientale e la valutazione di impatto ambientale in modo da facilitare la valutazione complessiva del progetto all’interno del procedimento unico. Tali procedimenti dovranno concludersi entro 10 mesi dalla verifica della completezza della documentazione, con termini dimezzati per le valutazioni di impatto ambientale. Tale tempistica non è prorogabile se non in casi eccezionali e comunque non oltre 90 giorni. Le autorizzazioni sono rilasciate dopo una conferenza dei servizi. Nei casi in cui la verifica di assoggettabilità a cui gli impianti sono soggetti si concludano con l’assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, le relative istanze devono essere presentate entro 90 giorni, trascorsi i quali le istanze sono considerate rinunciate. Per i progetti di interesse strategico nazionale l’autorizzazione seguirà le procedure accelerate già previste dalla legislazione vigente. Nel caso di progetti che abbiano già ottenuto i titoli abilitanti necessari alla realizzazione del progetto e che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220Kv essi possono richiedere l’autorizzazione alla realizzazione delle opere di connessione alla regione competente. Se le opere ricadono sul territorio di più regioni l’autorità competente è la regione sul cui territorio ricade la maggior parte del perimetro delle opere.
Articolo 4 (Disposizioni urgenti per gli investimenti nel settore del trasporto e dello stoccaggio di emissioni inquinanti)
L’articolo prevede che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e nelle more di una definizione organica della disciplina della filiera delle attività di cattura, trasporto, utilizzo е stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CCUS), l’ARERA regoli l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di secondo modalità trasparenti e non discriminatorie (anche attraverso apposite procedure di conferimento), definendo altresì un sistema tariffario. Entro il medesimo termine dei 90 giorni, l’Autorità dovrà altresì adottare provvedimenti necessari a disciplinare le attività di misura per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferimento alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio.
Art. 5 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione del prezzo del gas e il relativo approvvigionamento)
L’articolo dispone che la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale non debba più contenere l’impegno a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV), ma soltanto quello a mettere a disposizione del GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi. In merito a questi ultimi, dispone che essi vadano calcolati sui primi cinque anni e che il prezzo sia pari al costo per MWh della produzione oggetto dei programmi incrementali delle produzioni di gas naturale. Inoltre, viene disposta l’abrogazione della individuava il punto di cessione del gas prodotto nell’ambito della gas release esclusivamente nel sistema gestito dal GME. Inoltre, dispone che i contitolari di una medesima concessione di coltivazione di gas naturale esistente e da conferire hanno la facoltà di partecipare alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli anche singolarmente.
Prevede, altresì, che le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all’incremento della produzione, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all’attuazione dei programmi di produzione di gas sono rilasciate a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Qualora il predetto procedimento riguardi programmi di produzione o opere su terraferma, l’intesa della Regione interessata viene acquisita nell’ambito della Conferenza di servizi. Il procedimento si conclude entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza e l’attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Nell’ambito del procedimento la valutazione dell’impatto ambientale è svolta congiuntamente per l’insieme dei profetti afferenti ad una medesima concessione oggetto dell’istanza unica, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi a progetti di ricerca o coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area. Su richiesta dell’interessato, le predette disposizioni (relative alla valutazione di impatto ambientale) si applicano anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. L’efficacia degli atti amministrativi è condizionata alla stipula dei contratti con i produttori upstream e viene precisato che l’eventuale mancata sottoscrizione dei contratti tra il GSE e i clienti finali non costituisce causa di risoluzione dei contratti stipulati tra i produttori e il GSE.
Infine, viene precisato che il prezzo di offerta dei diritti di allocazione del gas incrementale è costituito dal costo asseverato dalla produzione, comprensivo dell’ammontare delle aliquote di coltivazione, riferite alle produzioni incrementali di gas oggetto di contratto. Da ultimo, viene chiarito che la differenza tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal GSE è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali assegnatari dei diritti nelle procedure in parola e che l’entità di tale riduzione tariffaria è determinata pro quota tra i clienti, in ragione delle quantità di diritti loro assegnate.
Disponibili per approfondimenti
Il Segretario
Michelangelo Lafronza