Circolare attività di rilevanza strategica
Il 26-Aprile-2020A firma congiunta dei tre Ministeri ( MISE, INFRASTRUTTURE, SALUTE) è stata trasmessa al Ministro dell’Interno, una nota che fornisce l’interpretazione del concetto di “attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale” contenuto all’art. 2, co. 7 del DPCM 10 aprile.
Si ricorda che nei DPCM (22 marzo, 10 aprile) si distingue tra “ attività funzionali a quelle indicate nell’elenco dei codici ateco o ai servizi essenziali” (fattispecie in cui ricadono molte delle aziende ANIE per le quali è sempre stata – ed è – sufficiente la mera comunicazione al Prefetto) dalle “attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale” per le quali originariamente ( DPCM 22 marzo) non era sufficiente la comunicazione, dovendosi trattare di una “ autorizzazione del prefetto”.
Il DPCM 10 aprile ha stabilito anche per le “attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale” la possibilità di riaprire con “comunicazione alla prefettura” superando la previsione della “autorizzazione della prefettura” prevista per tali attività dal DPCM 22 marzo. Restava, tuttavia, da chiarire quali fossero tali attività.
La nota dei Ministri offre una “interpretazione” di cosa si deve intendere per “attività di rilevanza strategica per economia nazionale” che è tale da “allargare” di molto il suo perimetro di applicazione. Secondo la nota dei Ministri, infatti, deve intendersi per interesse nazionale non soltanto il perimetro dei cd. golden power ma – rispondendo alle sollecitazioni di Confindustria – devono considerarsi rientranti le “attività la cui prolungata sospensione rischia di determinare riflessi negativi sull’intera economia nazionale” e, quindi, “le imprese le cui attività sono prevalentemente orientate all’export e la cui prolungata sospensione, quindi, rischia di far perdere al nostro Paese quote di mercato”.
Nella nota si legge inoltre che sono ricondotte al concetto di rilevanza strategica le attività del settore costruzioni che riguardano interventi volti al contrasto del dissesto idrogeologico e nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, scolastica e penitenziaria.
Resta fermo che le attività che riprendono previa comunicazione al Prefetto devono rispettare le previsioni del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri, come integrato dal nuovo Protocollo sottoscritto dalle Parti venerdì 24 aprile.