Circolare n.18 – Autorizzazione paesaggistica, in vigore il nuovo decreto con semplificazioni

10 Aprile 2017

Il 6 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto del presidente della repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017 (in allegato), recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Risulterà quindi più agevole, ad esempio, installare sul tetto un impianto fotovoltaico o solare termico o una pompa di calore.

Il nuovo DPR amplia l’elenco degli interventi liberi, ovvero esclusi da autorizzazione paesaggistica e aumenta il numero degli interventi di lieve entità per i quali si può ricorrere all’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Nell’allegato A del decreto sono elencati gli interventi di lieve entità, soggetti a vincolo paesaggistico e per i quali non sarà necessaria alcuna autorizzazione. Nell’allegato B invece gli interventi a procedura semplificata.

Nell’allegato A sono descritti 31 piccoli interventi che non hanno rilevanza paesaggistica e che non comportano sostanziali modifiche agli edifici e sottolineiamo :

  • A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

Nell’allegato B sono individuate 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto sul territorio, per i quali basta l’autorizzazione semplificata. Tra questi:

  • B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
  • B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.
Allegati