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CODICE DEL CONSUMO: novità per il formato delle istruzioni dei beni di consumo

Si segnala che l’art. 7, comma 1 del DLGS 206/2005, cosiddetto CODICE DEL CONSUMO, è stato recentemente modificato con l’ art. 15, comma 3-bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

In particolare, la modifica attiene alla possibilità di fornire ora anche in formato digitale le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 6 dello stesso Codice, ossia le indicazioni relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Questo il nuovo testo della norma:

<Art. 7.  Modalità di indicazione

  1. Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa, anche in formato digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi. >

Si ricorda comunque che in base al successivo art. 8, comma 1 del Codice, sono esclusi dall’applicazione degli articoli da 6 a 12 i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

Perciò l’art. 7 e la recente modifica non trovano applicazione per i prodotti del settore elettrotecnico ed elettronico che sono soggetti a direttive comunitarie tipo la LVD (2014/35/UE) o la RED (2014/53/UE) e relativi decreti nazionali di attuazione, che disciplinano già essi stessi gli obblighi in materia di istruzioni di accompagnamento dei prodotti a fini di sicurezza.