Collegato Ambientale: le nuove norme

24 Febbraio 2016

Dal 2 febbraio 2016 è entrata ufficialmente in vigore la Legge 28 dicembre 2015, n. 221Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” – cosiddetto Collegato Ambientale – precedentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio.

Il provvedimento contiene in 79 articoli numerose disposizioni, principalmente a carattere ambientale, di interesse trasversale per le imprese. Tra queste le maggiormente rilevanti per i comparti ANIE sono:

  • Gestione dei Rifiuti (artt. 24 – 50)

Art. 30 Rifiuti di Rame: previsto per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono al loro trattamento, l’obbligo di consegna a soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Stabilita inoltre l’esclusione per la raccolta e trasporto di tali rifiuti dal regime semplificato di gestione effettuato da ambulanti e robivecchi.

Art. 41 RAEE e Fotovoltaico: introdotte modifiche al D.lgs. 49/2014 per la gestione del “fine vita” dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all’entrata in vigore del decreto 49/2014 (ossia 12 aprile 2014), prevedendo l’adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie richieste dal GSE nel disciplinare tecnico di dicembre 2012.

Art.43 RAEE e Pile e Accumulatori: Disciplinata la riassegnazione al Ministero dell’Ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe connesse all’attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo). Stabilito che fino all’emanazione del DM di determinazione degli ulteriori criteri e modalità di trattamento dei RAEE continuano ad applicarsi gli accordi conclusi dal Centro di coordinamento RAEE . Chiarito inoltre l’obbligo per sistemi individuali e collettivi di dimostrare il possesso di un sistema di gestione qualità alternativamente tra ISO 9001 e 14001. Per i rifiuti di pile a accumulatori viene precisata l’applicabilità della disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 188/2008.

  • Bonifiche e Danno Ambientale (art. 31, 56, 78);

Art 56 Amianto: istituito un credito d’imposta per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell’anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro) di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive. Al fine di promuovere interventi di bonifica di edifici pubblici viene altresì prevista l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, di un Fondo apposito.

 

Ulteriori informazioni sui contenuti dettagliati di tutte le disposizioni sono consultabili sulla pagina apposita della Camera dei Deputati .