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Confindustria | COVID-19: Misure specifiche per il mondo del lavoro

Il 05-Ottobre-2023

La moderata ripresa del contagio e dei suoi effetti impone ancora cautela in ambito lavoristico.

A fronte di una generale razionalizzazione delle misure di tutela (v. Ministero della salute, circolare n. 25613 dell’11 agosto 2023), la moderata ripresa del contagio e dei suoi effetti impone ancora cautela nelle situazioni potenzialmente critiche e per le persone fragili.

Sul piano lavoristico, per la tutela dei lavoratori fragili vanno ricordate le due misure ancora in vigore fino al 31 dicembre 2023.

  1. Nella Gazzetta ufficiale del 29 settembre 2023, n. 228, è stato pubblicato il Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Con l’articolo 8, il provvedimento dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili rientranti nelle previsioni del DM 4 febbraio 2022.

L’originario termine del 31 marzo 2023 (inizialmente previsto dalla legge n. 197/2022, art. 1, comma 306) è stato prorogato prima al 30 settembre (con il DL 4 maggio 2023, n. 48, art. 28bis) e, quindi, al 31 dicembre 2023 con il decreto in commento.

La proroga riguarda il fatto che il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della  retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

La previsione, come noto, non ha portata generale ma è rivolta a tutelare esclusivamente i lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 (previsto all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11), ossia i lavoratori portatori di patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità.

  1. L’art. 42, comma 3bis, del DL 4 maggio 2023, n. 48, convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 ha prorogato al 31 dicembre 2023il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del DL 34/2020 (per le imprese non tenute all’obbligo di nomina del medico competente perché eseguono lavorazioni per le quali la legge richiede la sorveglianza sanitaria), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 90, commi 1 e 2, del DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge n. 77/2020).

Infine, si ricorda che la medesima norma (art. 42, comma 3bis, del DL 4 maggio 2023, n. 48, convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85) ha prorogato al 31 dicembre 2023, il diritto di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile – a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione – da parte dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Fonte: Confindustria