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Conversione DL Cura Italia: gli emendamenti presentati in materia ambientale

Tra gli oltre 1.100 emendamenti previste proroghe e deroghe in tema di rifiuti, emissioni e comunicazioni

30 marzo 2020 – In vista della conversione in Legge del DL Cura Italia sono stati presentanti numerosi emendamenti da parte di tutti i gruppi parlamentari. Tra gli emendamenti proposti solo alcuni risultano di carattere ambientale e si propongono di introdurre, limitatamente all’attuale situazione di emergenza sanitaria, apposite misure di semplificazione e deroga per la gestione dei principali adempimenti ambientali a carico delle imprese.

Nello specifico si segnalano i seguenti emendamenti di interesse:

  • 34.0.2 : si propone in toto abolizione della plastic tax, eliminando i commi da 634 a 658 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I mancati incassi per lo Stato si propone di recuperarli da Fondo Sviluppo e Coesione.
  • 66.02: credito di imposta per gli investimenti in ricerca e innovazione, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica industria 4.0, nelle misure definite dai commi da 199 a 206 dell’art. 1 della legge 27 dicembre n. 160.
  • 103.0.9 : si propone la proroga di un anno della validità delle autorizzazioni integrate ambientali.
  • 113.1 : aggiunge alcune proroghe in materia ambientale, rispetto a quelle attualmente previste prevedendo, tra le altre la proroga al 30 giugno 2020 della dichiarazione CONAI e PFU e degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera.
  • 113.3 e 113.4: autorizza l’incremento, fino al raddoppio, della capacità annua di stoccaggio e di quella istantanea degli impianti autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D13 (Raggruppamento preliminare), D 14 (Ricondizionamento preliminare), D I 5 (Deposito preliminare), R3 (Riciclaggio/recupero), R12 (Scambio di rifiuti) e RI3 (Messa in riserva), prevedendo che i titolari degli impianti inviino apposita Comunicazione alle autorità locali competenti. Dispone la modifica dell’autorizzazione degli impianti di discarica da parte dell’autorità competente al fine di consentire l’ingresso di scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.
  • 113.0.1: si propone la proroga del termine del 30 aprile 2020 per la presentazione del MUD e quello per l’istituzione di un Registro europeo delle emissioni per la comunicazione di dati 30 settembre 2020. Tra 8 marzo e 5 aprile 2020 restano sospesi tutti gli ulteriori termini per l’esecuzione di autocontrolli e per tutti gli adempimenti amministrativi a carico di privati o gestori. I termini per il perfezionamento e estensione del sistema comunitario per lo scambio di quote ETS e quello per il Comitato per il supporto del protocollo di Kyoto sono prorogati al 30 settembre 2020. La cadenza trimestrale e i quantitativi massimi di 30 e 10 metri cubi dei depositi temporanei sono raddoppiati e fissati in cadenza semestrale a 60 e 20 metri cubi.
  • 113.0.2: si propone di consentire fino al 30 settembre 2020 l’uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione dei rifiuti non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla camera di commercio competente per territorio.
  • 113.0.3 : prevede che i produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d’ambito, che certificano l’indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili. Le singole Regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall’autorizzazione dell’impianto e nei limiti della durata dell’emergenza.