Cosa si deve intendere per requisiti di qualificazione frazionabili?
I cd. “Requisiti di qualificazione frazionabili” sono individuati all’art. 89, co.1 (Avvalimento).
L’art. 89,co.1, dispone infatti che “l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, co.1, lett. b) e c)….(omissis)…nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”.
Lo stesso articolo 89 individua anche i requisiti di qualificazione che non sono frazionabili stabilendo che l’operatore economico si può avvalere della capacità di altri soggetti per la dimostrazione di requisiti “con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80”(requisiti di carattere generale).
In conclusione dovranno essere considerati requisiti di qualificazione frazionabili quelli previsti all’art. 83,co.1, lett. b) e c) e quelli di cui all’art. 84.