sala stampa

Covid 19 – Pubblicato il DPCM 26 aprile 2020. Dal 4 maggio riaprono manifattura e cantieri

Federazione ANIE è intervenuta sin dai primi DPCM (22 marzo e 10 aprile) per consentire l’apertura – nel rispetto delle condizioni di sicurezza – delle nostre fabbriche. Nei primi decreti tuttavia si è riusciti ad ottenere il riavvio di molti dei nostri comparti ma non di tutti. Con la pubblicazione del DPCM 26 aprile 2020 (GU 27 aprile 2020 n. 108) , a partire dal 4 maggio, ripartono tutti i nostri comparti produttivi e i cantieri

Il DPCM ha allargato il perimetro delle attività consentite, con l’inserimento di nuovi codici Ateco ( allegato 3 del DPCM) tra i quali segnaliamo:

  • fabbricazione di computer e prodotti di elettronica
  • fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche ampliato
  • fabbricazione di macchinari ed apparecchiature
  • riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
  • lavori di costruzione specializzati
  • commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
  • servizi di vigilanza e investigazione
  • attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

Il Decreto prevede per le imprese che riaprono, il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Inoltre, le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Con riguardo alla settimana dal 27 al 4 maggio, si segnala peraltro che con la nota congiunta a firma di tre Ministeri  – salute, trasporti, sviluppo economico – (Allegato “circolare attività di rilevanza strategica”) si consente la possibilità di aprire le fabbriche, previa comunicazione alla Prefettura, non solo alle imprese che svolgono attività funzionali a filiere o servizi essenziali, ma anche alle impese che svolgono “attività strategica di interesse nazionale” intendendosi con tale definizione “le imprese le cui attività sono prevalentemente orientate all’export e la cui prolungata sospensione, quindi, rischia di far perdere al nostro Paese quote di mercato”.

Il Decreto contiene anche misure relative agli spostamenti delle persone sul territorio nazionale. In particolare dal 4 maggio:

  • sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti;
  • è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche in Regione diversa;
  • l’accesso ai parchi pubblici è condizionato al rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento;
  • sull’intero territorio nazionale si devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi aperti al pubblico. Non sono soggetti all’obbligo bambini con meno di sei anni e disabili
  • Vettori e Armatori (tenuti ad adottare il Protocollo per settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020 e le “Linee guida per l’informazione agli utenti) verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei passeggeri, assicurano una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri, e l’utilizzo dei mezzi di protezione individuali. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

Si rimanda all’allegato DPCM  26 aprile il testo integrale.