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Dal 1° gennaio nuove soglie europee per i Settori Speciali e i Settori Ordinari

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L.337/21, del 19 dicembre 2017 i regolamenti UE 2017/2364 e 2017/2365

La Commissione europea, con la pubblicazione in Gazzetta dei Regolamenti UE 2017/2364 e 2017/2365 (che modificano rispettivamente le direttive 2014/25/UE e 2014/24/UE), rivede al rialzo le soglie di rilevanza comunitaria.

Dal 1° gennaio 2018 dunque verranno modificati gli importi di gara al di sopra dei quali l’appalto sarà considerato di rilevanza comunitaria.

Le modifiche alle Direttive si riflettono direttamente nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), andando a modificare l’art. 35 rubricato “soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”.

La ragione della decisione della Commissione europea si legge tra i considerando dei regolamenti: “Con la decisione 2014/115/UE il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
Uno degli obiettivi delle direttive 2014/25/UE e 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tali direttive di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nelle summenzionate direttive sugli appalti pubblici, contemplate anche nell’accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell’accordo”.

Le soglie per i settori speciali saranno così modificate:

  • I Lavori passano da 5.225.000€ a 5.548.000€ (art. 35, co.2, lett. a) – D.Lgs. 50/2016);
  • Le Forniture e i Servizi passano da 418.000€ a 443.000€ (art. 35, co.2, lett. b) – D.Lgs. 50/2016).

Le soglie per i settori ordinari saranno così modificate:

  • I Lavori passano da 5.225.000€ a 5.548.000€ (art. 35, co.1, lett. a) – D.Lgs. 50/2016);
  • Le Forniture e i Servizi (aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali) passano da 135.000€ a 144.000€ (art. 35, co.1, lett. b) – D.Lgs. 50/2016);
  • Le Forniture e i Servizi (aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali) passano da 209.000€ a 221.000€ (art. 35, co.1, lett. c) – D.Lgs. 50/2016).