Decreto Correttivo al Codice Appalti (D.Lgs. 209/2024) – tutte le novità

15 Gennaio 2025

Revisione prezzi, subappalto, settori speciali: il riepilogo delle novità introdotte dal Correttivo.

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 305, del 31 dicembre 2024, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.
Il Decreto Legislativo n. 209/2024 (cd. “Decreto Correttivo”), entrato in vigore il 31 dicembre 2024, interviene sul nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) al fine di correggere, integrare e razionalizzare alcune disposizioni.

Federazione ANIE ha partecipato ai lavori che hanno portato all’adozione del decreto per portare le istanze dell’industria elettrotecnica ed elettronica presso le sedi istituzionali competenti.

Sono molteplici le novità introdotte dal decreto, Tra le novità più rilevanti figurano le modifiche alla disciplina della revisione prezzi, del subappalto e dei settori speciali.

Il presente documento offre una panoramica sintetica e schematica delle novità introdotte nelle materie di cui sopra.

 

Revisione prezzi

Il tema della revisione prezzi è stato certamente il più discusso sin dall’adozione del nuovo Codice Appalti. Nel corso del primo anno e mezzo di efficacia il Ministero delle Infrastrutture ha costituito due tavoli di lavoro (uno dedicato alle forniture ed i servizi, l’altro dedicato ai lavori) per individuare le caratteristiche applicative ed operative della disciplina di cui all’art. 60.

Con il correttivo viene infatti introdotto uno specifico allegato (Allegato II.2-bis) che disciplina operativamente la disciplina in materia di revisione prezzi.

Le novità non si limitano all’allegato, infatti il correttivo modifica in modo rilevante anche il testo dell’art. 60. La revisione prezzi resta un meccanismo automatico ma cambiano le percentuali di attivazione e riconoscimento (che vengono diversificate tra lavori e servizi e forniture) e vengono inserite alcune deroghe all’utilizzo degli indici ISTAT per gli appalti di servizi e forniture.

 

Con riguardo alle soglie di attivazione e riconoscimento, con l’introduzione del correttivo

Appalti di Lavori – Il meccanismo di revisione si attiva in caso di variazioni di prezzo superiori al 3% dell’importo complessivo del contratto ed è previsto il riconoscimento dell’90% del valore eccedente la variazione del 3%;

Appalti di Forniture e Servizi – Il meccanismo di revisione si attiva in caso di variazioni di prezzo superiori al 5% dell’importo complessivo del contratto ed è previsto il riconoscimento dell’80% del valore eccedente la variazione del 5%.

 

Con riguardo agli indici utilizzabili

  • Appalti di Lavori – il nuovo testo dell’articolo 60 prevede l’utilizzo delle T.O.L. (Tipologie Omogenee di Lavorazione) per l’individuazione delle variazioni di prezzo. L’allegato II.2-bis nella parte dedicata ai lavori individua l’elenco delle T.O.L. e le relative declaratorie. Attualmente le T.O.L. sono solo elencate in quanto lo stesso articolo 60 prevede che l’individuazione degli indici afferenti ad ogni singola T.O.L. avvenga con Decreto del MIT (non ancora adottato).
  • Appalti di Forniture e Servizi – Il correttivo conferma il richiamo agli indici ISTAT. L’Allegato II.2-bis chiarisce le modalità di individuazione dei singoli indici introducendo un sistema basato sull’associazione tra Indici Istat e Codici CPV del contratto di appalto affidato. Nell’Allegato vengono individuati tre diversi scenari:
    • Codice CPV associabile ad un singolo indice ISTAT
    • Codice CPV associabile ad un singolo indice ISTAT da scegliere tra più indici ISTAT
    • Codice CPV non associabile ad un unico indice ISTAT (dunque necessaria ponderazione)

 

Il correttivo introduce inoltre una specifica deroga nel caso di “appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo” per i quali sarà possibile utilizzare tali indici in luogo di quelli ISTAT (art. 60, co. 4-ter).

Sempre nel caso di appalti di servizi e forniture con il correttivo si chiarisce che sarà possibile introdurre nel contratto “meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti”. In tali ipotesi il meccanismo di revisione si applica nel caso di una variazione del 5% registrata al netto dell’adeguamento derivante dalla variazione dell’indice inflattivo.

 

Con riguardo alle somme utilizzabili

Per il riconoscimento della revisione prezzi, viene confermato quanto previsto nella versione originale dell’articolo 60, che prevedeva l’utilizzo da parte delle stazioni appaltanti delle risorse:

  • Nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
  • Le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
  • Le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

 

 

Le novità a confronto

Pre-Correttivo Post-correttivo
Soglia di attivazione L. 5% 3%
Soglia di attivazione F. e S. 5% 5%
Riconoscimento variazione L. 80% 90%
Riconoscimento variazione F. e S. 80% 80%
Indici utilizzabili L. Indici prezzo Costruzioni T.O.L.
Indici utilizzabili F. e S. Indici ISTAT Indici ISTAT (Cpv/ISTAT)
Deroga all’utilizzo indici L. No No
Deroga all’utilizzo indici F. e S. No Si

In specifici settori)

 

Subappalto

Il decreto modifica l’art. 119, introducendo obblighi più stringenti in tema di subappalto: una quota minima obbligatoria da affidare alle PMI, obbligo di clausole di revisione prezzi nei subcontratti e vincoli sul CCNL applicabile, nonché una novità di non poco rilievo in tema di utilizzo dei certificati di regolare esecuzione ai fini della qualificazione.

 

Quota PMI

Il correttivo introduce una precisazione circa le modalità di affidamento in subappalto chiarendo che “I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese”.

Tale prescrizione è tuttavia derogabile nel caso in cui:

L’O.E. possa indicare nell’offerta che per ragioni legate all’oggetto dell’appalto, alle caratteristiche della prestazione o al mercato di riferimento non è possibile raggiungere la soglia del 20% (dovranno dunque indicare la diversa soglia);

 

Revisione prezzi

In via interpretativa anche prima del correttivo si propendeva per questa lettura, con il correttivo all’art. 119 è stato inserito il co. 2-bis che introduce l’obbligo di inserimento di clausole di revisione prezzi anche nei contratti di subappalto.

Il comma 2-bis, ai fini dell’applicazione della disciplina ivi contenuta, richiama le prescrizioni di cui all’Allegato II.2-bis, in forza del quale:

(obbligo appaltatore)

Obbligo staz appaltante

 

CCNL

Viene introdotto un importante chiarimento sul tema dell’individuazione del CCNL applicabile dal subappaltatore.

Prima del correttivo, l’art. 119 prevedeva che il subappaltatore dovesse necessariamente applicare il medesimo CCNL dell’appaltatore principale. Tale prescrizione – per quanto in parziale contrasto con quanto previsto all’art. 11, co. 3, del medesimo Codice – aveva creato alcune criticità in sede di autorizzazione dei contratti di subappalto.

Con il correttivo, il co. 12 dell’art. 119, è stato arricchito dalla precisazione secondo cui (oltre al CCNL dell’appaltatore) il subappaltatore può applicare anche “un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore”.

 

CEL e qualificazione

Il correttivo introduce un chiarimento che genera una rilevante modifica rispetto alla tradizionale impostazione in materia.

Con le modifiche al co. 20 dell’art. 119, a seguito dell’entrata in vigore del correttivo, si prevede che – ai fini della qualificazione – i certificati di regolare esecuzione relativi alle prestazioni svolte in subappalto possono essere utilizzati dal solo subappaltatore e non dall’appaltatore.

 

Le novità a confronto

Pre-Correttivo Post-correttivo
Quota PMI Nessun obbligo quantitativo Almeno il 20%
Clausola revisione prezzi Non specificato Obbligatoria
CCNL Lo stesso dell’Appaltatore Lo stesso dell’appaltatore o equivalente
CEL Utilizzabili da Appaltatore e Subappaltatore Utilizzabili solo dal subappaltatore

 

Settori Speciali

Il D.Lgs. 209/2024, intervenendo sull’art. 141 del D.Lgs. 36/2023, ha significativamente esteso il novero delle norme della parte generale del Codice applicabili ai settori speciali. Tale intervento mira a garantire una maggiore omogeneità normativa tra i settori ordinari e quelli speciali, perseguendo una razionalizzazione e una semplificazione delle regole di settore.

 

Le modifiche introdotte prevedono il richiamo espresso, nell’ambito dei settori speciali, di alcune fondamentali disposizioni della parte generale, tra cui:

  • Garanzie: L’art. 141, come modificato, richiama ora espressamente gli artt. 106 (garanzie provvisorie) e 117 (garanzie definitive). Ne deriva che la disciplina generale in materia – ivi comprese le misure di svincolo progressivo delle fideiussioni, già apprezzate dagli operatori economici – diventa applicabile anche nell’ambito dei settori speciali, senza eccezioni.
  • Modifiche contrattuali: La nuova formulazione dell’art. 141 elimina il rinvio al comma 2 dell’art. 120, che prevedeva per i settori ordinari un tetto massimo del 50% del valore iniziale del contratto per le modifiche in corso d’esecuzione. Tale limite, non contemplato dalla direttiva 2014/25/UE per i settori speciali, viene pertanto superato; ora sarà possibile apportare varianti che superino tale soglia, in adesione al diritto europeo.
  • Anticipazione del prezzo: Esteso ai settori speciali il richiamo all’art. 125, che rende obbligatorio il riconoscimento dell’anticipazione del prezzo (20%, con possibilità di aumento sino al 30%). Si tratta di un intervento particolarmente atteso dagli operatori, che uniforma la disciplina a quella già vigente nei settori ordinari.
  • Collegio Consultivo Tecnico (CCT): L’art. 141 viene integrato dalla lett. i-bis), estendendo ai settori speciali la disciplina relativa al CCT di cui agli artt. 215-219. Tale estensione era già stata oggetto di chiarimenti da parte del MIT, secondo cui la disciplina in questione doveva ritenersi di applicazione generale per la risoluzione tempestiva delle controversie. Anche il Consiglio di Stato ha avvalorato tale indirizzo, chiarendo che il CCT è strumento applicabile a tutte le fattispecie contrattuali, inclusi i settori speciali.

 

Ulteriori novità introdotte dal Correttivo

Oltre alle modifiche sopra illustrate, il nuovo art. 141 consente alle stazioni appaltanti, nell’ambito dei settori speciali, di ricorrere ad ulteriori sistemi di qualificazione istituiti da altre amministrazioni aggiudicatrici.

Inoltre, viene ampliato il ventaglio delle ipotesi riconducibili ai gravi illeciti professionali, purché in coerenza con i criteri già previsti dall’art. 98 del Codice.

Significativo anche il rafforzamento delle disposizioni in tema di offerte contenenti prodotti originari di Paesi Terzi:

  • L’estensione delle regole è ora prevista anche per gli appalti misti che includono elementi di una fornitura.
  • Viene precisata la necessità di redigere una relazione corredata della relativa documentazione, che dovrà essere allegata al provvedimento di aggiudicazione, assicurando così maggiore trasparenza e controllo nell’iter procedurale.