Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172
È stato pubblicato il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 (in allegato), che introduce nuove disposizioni in merito a:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- impiego delle Certificazioni verdi Covid-19;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
Si riportano di seguito le disposizioni di maggior interesse.
Obbligo vaccinale
L’obbligo vaccinale si applica:
- agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, ad eccezione dei lavoratori in possesso di idonea certificazione di esenzione, i quali sono adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione;
- a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis del DL 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità. La verifica dell’adempimento dell’obbligo avviene da parte dei responsabili e dei datori di lavoro, secondo quanto indicato nel DPCM 17 giugno 2021, come modificato dal DPCM 12 ottobre 2021;
- al personale scolastico, del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Agenzia informazioni e sicurezza esterna ed interna), degli istituti penitenziari e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del D. Lgs. 502/1992, ad esclusione dei contratti esterni, fermo restando quanto previsto ai due punti precedenti.
L’obbligo vaccinale non si applica ai lavoratori in possesso di idonea certificazione di esenzione, i quali sono adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.
La verifica dell’adempimento dell’obbligo avviene da parte dei responsabili e dei datori di lavoro, secondo quanto indicato nel DPCM 17 giugno 2021, come modificato dal DPCM 12 ottobre 2021.
Il decreto prevede di estendere l’adempimento dell’obbligo vaccinale alla somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo di vaccinazione primario, a partire dal 15 dicembre 2021.
Impiego delle Certificazioni verdi Covid-19
Dal 15 dicembre 2021, la validità della Certificazione verde Covid-19 viene ridotta a nove mesi (e non più dodici) nei seguenti casi:
- se rilasciata a seguito di vaccinazione (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo), con validità a decorrere dal termine del predetto ciclo o dalla data della somministrazione della dose di richiamo;
- in caso di guarigione a seguito di infezione da SARS-COV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del predetto ciclo, con validità a decorrere dall’avvenuta guarigione.
In merito all’estensione dell’impiego del Green Pass, sono state apportate le seguenti modifiche:
- in zona bianca, l’obbligo del possesso del Green Pass si applica anche per l’accesso a:
– servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso, all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
– alberghi e strutture ricettive; - dal 6 dicembre 2021, in merito all’accesso e all’utilizzo dei mezzi di trasporto, l’obbligo di possesso del Green Pass si applica anche:
– a navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
– ai treni di tipo interregionale (erano già compresi Intercity, Intercity Notte e AltaVelocità);
– agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
– ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
Per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale le verifiche del possesso del Green Pass possono essere svolte secondo modalità a campione.
Dal 29 novembre 2021, nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti, nel rispetto della disciplina della zona bianca, esclusivamente ai soggetti in possesso di idonea certificazione di esenzione o del cosiddetto “Green Pass rafforzato”, ossia una delle Certificazioni verdi Covid-19 rilasciate a seguito di:
- vaccinazione (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo);
- guarigione da Covid-19;
- guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino a o al termine del predetto ciclo.
Il Green Pass rafforzato non si applica ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e alle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali è possibile accedere anche con tampone molecolare o rapido, risultato negativo.
Dal 6 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, anche in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del Green Pass rafforzato (ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali è possibile accedere anche con tampone molecolare o rapido, con risultato negativo).
Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle Certificazioni verdi Covid-19 in formato cartaceo, in attesa della modifica del DPCM che disciplina le modalità di verifica della validità del Green Pass.
Entrata in vigore
Il presente decreto è entrato in vigore il 27 novembre 2021.