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Decreto-legge Rilancio: superbonus al 110% e riduzione oneri bollette elettriche delle Pmi

Il mercato potenziale per le riqualificazioni conta circa 2 milioni di edifici.

L’art. 119 del DL 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), porta al 110 per cento la detrazione dell’Ecobonus prevista dall’art. 14 del DL 63/2013 e s.m.i. in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e con rimborsi in 5 anni anziché 10. La super detrazione o SUPERBONUS, però, non si applica a tutti gli interventi per cui è in generale riconosciuto l’Ecobonus, ma solo ai seguenti:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 dell’art. 119, ovvero con impianti di microcogenerazione
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 dell’art. 119 ovvero con impianti di microcogenerazione.

Tuttavia, l’Ecobonus potenziato si applica anche a tutti gli altri interventi rientranti nel cosiddetto Ecobonus, come ad esempio l’installazione di sistemi domotici, di cui al citato articolo 14 del DL 63/2013, nonché all’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter dello stesso DL 63, se tali altri interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi prima detti. Il super bonus, se relativo ad interventi su edifici unifamiliari, può essere richiesto solo per l’abitazione principale.

Il super bonus al 110%, quindi, è esteso anche al cosiddetto sisma bonus e per l’installazione di impianti fotovoltaici nonché per l’installazione, contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi citati (1), 2) e 3)).

Tutte le detrazioni previste dall’art. 119 del DL Rilancio si applicano se gli interventi sono effettuati:

  1. dai condomini
  2. dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
  3. dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  4. dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

In alternativa alla detrazione si potrà optare per uno sconto in fattura da parte del fornitore (Art. 121 del DL Rilancio), che potrà recuperarlo come di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari. La possibilità di cedere immediatamente in fattura il 110% dell’importo lavori, senza alcun esborso o anticipo di denaro, fa ipotizzare una diffusa adesione all’incentivo.

Il “Decreto Rilancio” ed il Superbonus al 110% consentiranno di intervenire in modo massiccio sulle nostre città per avviare progetti di riqualificazione urbana ed edilizia. Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi Gabetti, ipotizzando un raddoppio degli investimenti in riqualificazione energetica fino a 7 miliardi di euro, si potrebbero compensare gli effetti del lockdown, incrementando il volume degli investimenti complessivi in rinnovo edilizio: dai 52 miliardi di euro realizzati nel 2019 a oltre 57 miliardi. I risultati potrebbero essere ancora più significativi nel 2021, arrivando a oltre 67 miliardi di investimenti complessivi. In Italia, il mercato potenziale per le riqualificazioni conta circa 2 milioni di edifici (su un totale di 12 milioni) in pessimo stato conservativo. Gli edifici residenziali in classe energetica G sono circa 9-11 milioni e rappresentano quindi il 75% del parco edifici nazionale, pari a 6.911.180 edifici costruiti prima degli anni ’70, a cui vanno aggiunti tra i 2 e i 4 milioni di edifici realizzati successivamente.

Il Decreto Rilancio prevede inoltre, all’art.30, la riduzione degli oneri delle bollette elettriche delle Pmi. ovvero la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in Bassa Tensione e diverse dagli usi domestici. Per i mesi da maggio a luglio compresi, Arera rideterminerà le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica con l’obiettivo di azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza (tariffe di rete e oneri generali) per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione mentre, per gli utenti non domestici in bassa tensione con potenza superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati applicando una potenza “virtuale” fissata a 3 kW, esclusi gli oneri di commercializzazione.